Benefici pensionistici amianto tra coefficiente 1,25 e cumulo parziale interessi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 78 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ultradecennale all’amianto, il coefficiente di rivalutazione contributiva è ridotto da 1,5 a 1,25 dall’art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, e si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, non della maturazione del diritto di accesso alle stesse. Il diritto alla riliquidazione presuppone un’esposizione “qualificata”, pari a una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro su otto ore giornaliere per almeno dieci anni. In assenza di rilievi ambientali diretti, la prova può fondarsi su un giudizio di rilevante probabilità espresso da organi tecnici e sul riconoscimento amministrativo dell’esposizione operato dal datore di lavoro. Sulla riliquidazione spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale, con rivalutazione limitata all’importo eccedente gli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa dal 16 giugno 1982 al 30 aprile 2024, ha prestato servizio dal 16 giugno 1982 al 3 settembre 1995 presso l’Arsenale Esercito di Napoli con la qualifica di armaiolo sperimentatore e collaudatore al tiro. Per tale periodo ha chiesto il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 47 d.l. n. 269/2003 e, in subordine, dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, con il coefficiente di 1,5 o di 1,25.
Dopo un primo ricorso dichiarato inammissibile per omessa proposizione del ricorso amministrativo all’INPS, e dopo aver espletato tale adempimento nel giugno 2022 senza ottenere pronuncia, il lavoratore ha riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania. Il Ministero della Difesa e l’INAIL hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha contestato la giurisdizione della Corte dei conti, la proponibilità e la fondatezza della domanda per carenza di prova sull’esposizione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, che moltiplica per 1,5 l’intero periodo lavorativo esposto, e dall’art. 47 d.l. n. 269/2003, che riduce il coefficiente a 1,25 e ne circoscrive l’operatività all’importo della prestazione. Richiama la clausola di salvezza dell’art. 3, comma 132, legge n. 350/2003, che mantiene il regime previgente per chi aveva maturato il diritto al 2 ottobre 2003 o aveva presentato domanda entro quella data.
Il beneficio esige un’esposizione qualificata: concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore, per almeno dieci anni. Su questo punto il Giudice delega l’accertamento a due organi tecnici: il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa e l’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Il CML, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e ricostruito l’anamnesi lavorativa, rileva che la qualifica di armaiolo comportava manipolazione e manutenzione di materiali e sistemi balistici nei quali l’impiego di amianto era pressoché ubiquitario. Manca però qualsiasi rilievo ambientale diretto o campionamento nei luoghi di lavoro.
Pur in tale assenza, il Collegio valorizza la nota del Ministero della Difesa del 27 novembre 2008, che riconobbe l’adibizione ad attività con esposizione diretta e abituale, e il parere della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania del 5 giugno 2025, favorevole al superamento delle 100 fibre/litro. Conclude per un’esposizione presumibile con rilevante grado di probabilità. L’OER si esprime nel medesimo senso.
Il Giudice non ravvisa motivi per discostarsi da tali valutazioni tecniche e accoglie il ricorso. Poiché la domanda all’INAIL è dell’8 giugno 2005, applica il coefficiente ridotto di 1,25 e statuisce la condanna dell’INPS alla riliquidazione per il periodo giugno 1982-settembre 1995, essendo privi di legittimazione passiva il Ministero della Difesa e l’INAIL. Sugli arretrati riconosce interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo. Compensa le spese per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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