Indennità integrativa speciale conglobata nella pensione privilegiata ordinaria dal 2000 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 212 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto dell’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994, l’indennità integrativa speciale, già assegno accessorio diretto ad adeguare stipendio e pensione al costo della vita, è conglobata nella base pensionabile per i trattamenti liquidati con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995. Ne consegue che essa non è più corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico e non è invocabile, in relazione ad essa, alcun divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. Il diritto al computo dell’indennità, conglobata nella pensione privilegiata ordinaria ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla decorrenza del trattamento cui accede, dovendosi applicare il principio del tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in congedo illimitato con il grado di sergente per fine ferma triennale dal 31 gennaio 1992, aveva ottenuto il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria a vita, con decorrenza dal 1° marzo 2000, in esito a domanda di aggravamento. Egli ha adito la Corte dei conti per ottenere la liquidazione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata sulla pensione privilegiata, a decorrere dalla data del congedo, oltre a interessi e rivalutazione.
L’INPS, costituendosi, ha confermato che il trattamento era stato determinato sugli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, indennità integrativa speciale compresa, e ha concluso per il rigetto, eccependo in subordine la prescrizione dei ratei del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo e, in via ulteriormente subordinata, la spettanza dell’indennità solo dal 2000.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto circoscritto l’oggetto del giudizio: la pretesa non riguarda il divieto di cumulo tra pensione e attività lavorativa retribuita, ma la spettanza dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata sul trattamento in godimento, con decorrenza dalla data del congedo. L’odierno ricorrente, soggetto beneficiario di un trattamento di quiescenza determinato in epoca anteriore al 1° gennaio 1995, invocava un criterio di computo superato dalla normativa sopravvenuta.
La decisione si fonda sull’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994, che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, che la pensione spettante sia determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale. Poiché il ricorrente è titolare di una pensione privilegiata ordinaria liquidata dal 1° marzo 2000, l’indennità integrativa speciale ha ormai perso la natura di assegno accessorio ed è entrata a far parte della base pensionabile: essa concorre a determinare la pensione e non è più corrisposta in aggiunta, come confermato dall’INPS.
La Corte ha poi respinto il parallelo con la giurisprudenza invocata dalla difesa, anche di quella Sezione, relativa all’emolumento sulla pensione tabellare fruita per infermità contratta durante il servizio obbligatorio di leva. Il ricorrente è titolare di una pensione privilegiata ordinaria e non di una pensione tabellare: il trattamento è stato calcolato non con riferimento alle tabelle di cui all’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, ma su un preciso trattamento stipendiale. Non essendovi coincidenza di regime tra servizio volontario e leva, non è possibile conseguire la più favorevole base di calcolo delle pensioni privilegiate ordinarie e, insieme, il computo dell’indennità secondo i criteri propri delle pensioni tabellari. L’esclusione delle sole pensioni tabellari dall’art. 15 non discende dalla loro pretesa natura risarcitoria, ma dal fatto che a definirne il quantum non valgono elementi retributivi del tutto mancanti.
Infine, il diritto al computo non può decorrere dalla cessazione dal servizio, ma dalla liquidazione del trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973: l’emolumento spetta al titolare di pensione e accede al trattamento riconosciuto dal 1° marzo 2000. In applicazione del tempus regit actum, la disciplina applicabile è quella dell’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994, con l’indennità conglobata nella base pensionabile dalla data di liquidazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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