Il riversamento della TEFA tra enti locali è credito di contabilità pubblica prescrittibile in dieci anni (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 221 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., la controversia tra una Provincia e un Comune avente ad oggetto il mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), trattandosi di giudizio tra pubbliche amministrazioni in materia di contabilità pubblica, volto alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere. Il credito della Provincia al riversamento non trova fonte nel rapporto tributario con il contribuente, ma nell’obbligo legale di trasferimento delle somme incassate previsto dall’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992: ha natura patrimoniale e contabile tra enti e soggiace, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale proprio dei tributi. Il termine decorre dal momento in cui il credito provinciale diviene esigibile, ossia dal momento in cui il Comune, avendo riscosso il tributo, è tenuto al riversamento.
Il Fatto
La Provincia di Caserta conveniva in giudizio il Comune di Casapesenna per ottenere la condanna alla restituzione della somma di euro 66.845,08, corrispondente alle quote del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) riscosse dal Comune e non riversate all’ente titolare del tributo, per le annualità dal 2009 al 2018, oltre interessi legali e, in via subordinata, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. Il Comune, pur avendo riscosso somme per euro 204.540,07, ne aveva riversate soltanto euro 140.091,23, trattenendo la differenza.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 3.2.2026, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente quella della Corte dei conti. La Provincia riassumeva il giudizio innanzi al giudice contabile. Il Comune resisteva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, l’estromissione dal giudizio per i crediti dal 2015 al 2017, gestiti da un concessionario della riscossione, e la prescrizione dei crediti per il periodo dal 2009 al 2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando la natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile: in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nell’art. 103, comma 2, Cost. anche i giudizi tra pubbliche amministrazioni orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del conseguente risultato finale. La fattispecie non è inquadrabile nelle forme del giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, né in quelle del giudizio di conto, ma è riferibile alla disciplina dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c., categoria aperta che comprende le controversie afferenti agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di soggetti pubblici. Nel caso di specie, l’azione della Provincia è tesa al recupero delle quote d’imposta di competenza provinciale e radica la giurisdizione contabile.
La Corte respinge l’eccezione di estromissione del Comune per i crediti delle annualità dal 2015 al 2017, per le quali la riscossione era stata affidata alla società concessionaria. L’obbligo di riversamento delle somme spettanti alla Provincia deriva direttamente dalla legge e grava sull’ente impositore che ha istituito e gestito il servizio di riscossione: la disciplina dell’art. 19, d.lgs. n. 504/1992, pur prevedendo il riversamento ad opera del concessionario, attribuisce al Comune le funzioni di liquidazione e iscrizione a ruolo del tributo, collocandolo stabilmente nel rapporto giuridico dedotto in giudizio. L’affidamento al concessionario costituisce modalità organizzativa interna del Comune, che permane soggetto obbligato nei confronti dell’ente provinciale.
Quanto alla prescrizione, la Corte distingue il rapporto tributario tra contribuente ed ente impositore dal diverso rapporto di dare-avere tra Provincia e Comune conseguente all’avvenuta riscossione del tributo. Il credito azionato non riguarda il recupero del tributo nei confronti dei contribuenti, ma il riversamento delle somme già riscosse dal Comune in qualità di soggetto incaricato ex lege della gestione del tributo: l’obbligazione ha natura patrimoniale e trova fondamento nel rapporto contabile tra i due enti locali, con conseguente applicazione del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decorre dal momento in cui il credito provinciale diviene esigibile ed è stato interrotto dalle diffide del 2.2.2016 e del 17.9.2019 e dall’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale, i cui effetti sono stati conservati dalla tempestiva riassunzione.
Nel merito, la domanda è fondata: la documentazione prodotta dalla Provincia dimostra che il Comune ha riscosso euro 204.540,07 riversandone soltanto euro 140.091,23, con una differenza di euro 66.845,08 non trasferita all’ente titolare del tributo. Il Comune non ha fornito elementi contabili di segno contrario, sicché il mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. comporta la soccombenza sul punto controverso. La Corte condanna il Comune al pagamento della somma, oltre interessi legali dalla data in cui era tenuto al trasferimento, e alle spese di giudizio.
Il Collegio reputa non necessaria la nomina del consulente tecnico d’ufficio, essendo la controversia definibile sulla base della documentazione versata in atti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria