Conto economale irregolare ma senza addebito per assenza di danno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 219 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha fondamento costituzionale negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost. e assolve a una funzione di garanzia della correttezza e trasparenza delle pubbliche gestioni. L’economo comunale è agente contabile e risponde personalmente delle somme ricevute a titolo di anticipazione, dovendo dimostrare nel conto la regolarità dei pagamenti in correlazione alle finalità delle anticipazioni. Le spese economali sono irregolari quando non siano previste dal regolamento di contabilità o economale, non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente o siano effettuate in carenza dei relativi presupposti. L’accertata irregolarità del conto non comporta automaticamente addebito a carico dell’agente contabile quando le criticità restino su un piano essenzialmente formale e non emergano inadempienze foriere di concreti danni per l’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale dell’economo del Comune di Monteprandone per l’esercizio finanziario 2020, reso dall’agente contabile e depositato dall’Amministrazione oltre i termini previsti dall’art. 139 cod. giust. cont. Il conto, articolato secondo il modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996, reca il visto del dirigente del Servizio Economico-Finanziario, poi seguito dalla determina di parificazione. Le anticipazioni all’economo ammontano a complessive € 7.920,00, con restituzione a fine esercizio; le spese sostenute mediante cassa economale sono pari a € 25.118,63, integralmente rimborsate.
Il magistrato istruttore ha segnalato l’insussistenza del carattere economale di alcune voci: sussidi straordinari a soggetti indigenti per il saldo di bollette per € 6.810,49; quota associativa e abbonamenti all’associazione di categoria per € 441,50; tasse di circolazione e revisione degli autoveicoli dell’Ente per € 2.526,53. Tali spese, pur astrattamente contemplate dal regolamento di economato, sarebbero programmabili e non riconducibili alle minute spese di funzionamento degli uffici.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della disciplina della resa del conto, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia. Il fondamento dell’obbligo è individuato nelle disposizioni costituzionali che configurano il giudizio di conto come istituto di garanzia della correttezza e trasparenza delle pubbliche gestioni. Il codice di giustizia contabile ha ribadito la giurisdizione della Corte sui giudizi di conto e sull’economo, quale agente contabile.
La gestione economale è qualificata come deroga al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti: essa risponde all’esigenza di fronteggiare, con immediatezza, spese minute e indifferibili per il funzionamento degli uffici. Sul piano contabile, la procedura di spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile, poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario. Da tale carattere anticipatorio e sostanzialmente derogatorio discende la necessità di fondi limitati e la responsabilità personale dell’economo, che deve dimostrare nel conto la regolarità dei pagamenti.
Il Collegio afferma che le spese economali sono irregolari quando non siano previste dal regolamento di contabilità o economale, non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente o siano effettuate in carenza dei relativi presupposti. Richiama, in tal senso, il proprio precedente (Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024). Nel caso concreto, le criticità segnalate dal magistrato istruttore risultano confermate.
Tuttavia, il Collegio rileva che tali criticità non comportano gravi inadempienze foriere di concreti danni per il Comune. L’agente contabile e l’Ente hanno preso atto dei rilievi e hanno rappresentato l’adozione e la previsione di misure correttive, tra cui la sospensione dell’utilizzo della cassa economale per le spese contestate e la diversa evidenza contabile dei reintegri. Il P.M. aveva concluso per la dichiarazione di irregolarità senza addebiti, non essendo emersi danni effettivi.
In conclusione, le irregolarità sono circoscritte a un ambito essenzialmente formale: ferma la pronuncia di irregolarità del conto, non v’è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’accertata irregolarità soltanto formale.
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Nota della Redazione
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