Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 126 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione alla Corte dei conti grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, chiamati a gestire un deposito o un magazzino di beni destinati a ricostituire le scorte operative. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio concerne un conto giudiziale reso da un agente, in qualità di consegnatario di beni mobili di un ente locale, per un determinato esercizio finanziario. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha deferito il conto all’esame del Collegio dopo aver rilevato l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità e di discarico.

Il conto era stato trasmesso all’amministrazione e poi depositato presso la Sezione giurisdizionale oltre i termini previsti dall’art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016. Il magistrato istruttore ha inoltre rilevato che il conto, pur redatto su modello conforme, ricomprendeva attrezzature, sistemi informatici e arredamenti in uso presso un settore dell’ente, e non beni custoditi in un deposito destinati alla distribuzione. Il consegnatario ha depositato memoria, prendendo atto che, non configurandosi un debito di custodia, non era dovuta la redazione del conto giudiziale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della posizione del consegnatario. Il giudizio di conto è improcedibile perché il conto è stato reso da un consegnatario con debito di vigilanza, figura qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di rendicontazione coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, va reso dai consegnatari con debito di custodia.

Il Collegio distingue analiticamente le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, entro i limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.

La Corte precisa il criterio di discrimine. Qualora la giacenza presso i singoli uffici risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa va finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile connotata da debito di custodia e soggetta a conto giudiziale (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., le spese processuali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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