Danno erariale escluso per prestazioni basiche rese da soggetto con titolo falso (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 66 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accesso a posto di impiego pubblico conseguito mediante falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, il rapporto di lavoro è affetto da mera illegalità e non da illiceità della causa in senso forte, non essendo il negozio preordinato da entrambe le parti a finalità vietate dall’ordinamento. Ne consegue che la prestazione effettivamente resa, ove di natura routinaria e non richiedente titoli di elevata specializzazione, costituisce per la P.A. e per la comunità amministrata un vantaggio comunque conseguito ex art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, con conseguente insussistenza del danno erariale. La regola dell’art. 2126 cod. civ. opera dunque anche in tale evenienza, salvo che ricorra un contratto causalmente illecito in contrasto con i principi etici fondamentali dell’ordinamento.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un collaboratore scolastico, chiedendone la condanna al pagamento di euro 928,99 netti, oltre accessori, a titolo di danno erariale arrecato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Secondo l’attrice, il convenuto era stato inserito e collocato utilmente nelle graduatorie triennali di istituto mediante la produzione di copia di un diploma di qualifica di operatore dei servizi della ristorazione, con votazione 100/100, asseritamente conseguito nell’anno scolastico 2012/2013, in realtà mai ottenuto.

Le verifiche della Procura della Repubblica e degli uffici amministrativi avevano confermato la falsità del titolo, con dichiarazioni confessorie rese dal convenuto. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di truffa e concorso in falso. La Procura contestava la nullità dei contratti e l’assenza di utilità per l’amministrazione. Il convenuto, ritualmente evocato, rimaneva contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisdizione contabile, ravvisata trattandosi di danno erariale cagionato da dipendente pubblico e non di profili lavoristici in senso stretto. La fattispecie non è nuova: si tratta di indebita percezione di trattamento economico connesso allo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico, qualifica ottenuta sulla base di false dichiarazioni sul titolo di studio.

La Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’accesso all’impiego mediante falsa attestazione del titolo dà luogo a illiceità della causa che, ex art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro della tutela retributiva. Su tale approdo il Collegio dichiara di voler rimeditare, in talune ipotesi, alla luce di plurimi argomenti.

Anzitutto l’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, quale norma speciale prevalente sull’art. 2126 cod. civ., impone lo scomputo dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata, senza eccezione alcuna. Nel caso concreto, né la Procura né l’amministrazione datrice hanno dato prova del mancato o minor vantaggio derivante da una prestazione innegabilmente resa.

Il Collegio esamina poi l’art. 2126 cod. civ., che preclude gli effetti del rapporto solo se la nullità deriva da illiceità dell’oggetto o della causa. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la Corte cost. n. 296/1990, si afferma che l’illiceità rileva in senso forte, per contrasto con norme generali e fondamentali e con i principi basilari dell’ordinamento. La causa del contratto di lavoro non è illecita quando il negozio non sia preordinato da entrambe le parti a finalità vietate: la condotta mendace è a monte della prestazione, che resta di per sé lecita.

Viene inoltre valorizzato il possesso, in capo al convenuto, di altro titolo — un diploma di ragioniere e una laurea in giurisprudenza — idoneo a espletare mansioni minimali. La Sezione distingue quindi tre ipotesi: prestazioni non routinarie richiedenti titoli di elevata specializzazione, con pieno obbligo restitutorio; prestazioni routinarie rese da soggetto titolato con voto inferiore, con rigetto della pretesa; prestazioni routinarie rese da soggetto privo del titolo prescritto, in cui la P.A. ha fruito di un vantaggio pari almeno al 50% della prestazione. Le mansioni di mera accoglienza, vigilanza e pulizia, oggettivamente svolte e non contestate, integrano il vantaggio ex art. 1, co. 1-bis, rendendo leciti gli esborsi stipendiali. Resta ferma la valenza penale, disciplinare e civile della condotta, con danno risarcibile in capo ai soggetti pretermessi. La domanda è pertanto rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *