Ricapitalizzazione di società partecipata in perdita fuori dal perimetro dell’art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 280 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’amministrazione pubblica socia prende atto di un piano di risanamento e approva modifiche statutarie propedeutiche a una eventuale ricapitalizzazione di una società in perdita protratta non rientrano nel perimetro dell’esame preliminare di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016. I trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati ai sensi dell’art. 14, comma 5, TUSP, restano fuori da quella procedura, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni. L’adesione a un aumento di capitale da parte dell’ente già socio non configura acquisto di partecipazione, ma incremento di quella posseduta, con la conseguenza che l’atto è sottoposto a controllo secondo altre previsioni normative. Ne deriva il non luogo a deliberare della Sezione regionale di controllo.
Il Fatto
Il Comune di Avezzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo due delibere consiliari con cui ha preso atto del piano di risanamento di una società partecipata a prevalente capitale pubblico, operante nel settore dell’igiene urbana, e ha approvato modifiche statutarie. L’ente detiene una quota di minoranza, pari al 12,20 per cento, in una compagine mista in cui la parte pubblica possiede il 51 per cento del capitale.
La società, dopo una rilevante perdita, ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi. Il Tribunale ha emesso un’ordinanza con prognosi positiva di risanamento, subordinata alla ricapitalizzazione e alla modifica dello statuto. Il Comune ha quindi trasmesso l’atto deliberativo richiamando l’art. 14, comma 5, TUSP e, successivamente, anche l’art. 5, comma 3, TUSP, per la eventuale sottoscrizione dell’aumento di capitale. La questione riguarda l’assoggettabilità di tali delibere all’esame preliminare della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dalla legge n. 118 del 2022. La norma impone all’amministrazione procedente di trasmettere l’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8.
Il controllo investe la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, richiedendo una motivazione qualificata come analitica. Oggetto della verifica sono la necessità della società per le finalità istituzionali, le ragioni e le finalità della scelta, la compatibilità con i trattati europei e con la disciplina degli aiuti di Stato.
La Corte distingue poi la posizione dell’ente terzo da quella del socio. La sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dell’ente non socio è assimilabile a un’operazione di acquisto di partecipazioni e va trasmessa per l’esame prescritto. In ipotesi di adesione da parte dell’ente già socio si assiste invece non a un acquisto, ma a un incremento della partecipazione posseduta.
La Sezione richiama le Sezioni riunite n. 19/2023/QMIG, secondo cui gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati ai sensi dell’art. 14, comma 5, TUSP, non rientrano nel perimetro applicativo dell’esame preliminare. La ricapitalizzazione finalizzata al ripiano delle perdite, senza acquisto di nuova partecipazione, non costituisce presupposto di per sé per l’esame.
Le operazioni di aumento del capitale e le operazioni societarie straordinarie restano fuori dall’art. 5 TUSP e sono valutate in ragione di altre previsioni, tra cui l’art. 20 TUSP, l’art. 148-bis TUEL e l’art. 194, comma 1, lett. c), TUEL, che riconduce la ricapitalizzazione di società di capitali per servizi pubblici locali tra le operazioni di riconoscimento di debito fuori bilancio, con trasmissione alla Procura della Corte. Nel caso concreto mancano i presupposti dell’art. 5, perché le delibere si limitano all’atto di presa d’atto del piano e all’integrazione dello statuto, senza che risulti approvata alcuna ricapitalizzazione.
Nota della Redazione
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