Riconoscimento causa di servizio e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 216 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione privilegiata, risulta provata con la richiesta presentata all’amministrazione di appartenenza, senza necessità di un’ulteriore istanza nei confronti dell’INPS, che riveste la qualità di ordinatore secondario di spesa e non ha poteri sul merito liquidatorio. Il giudice contabile, nel valutare la domanda, può discostarsi dal parere del collegio medico legale solo in presenza di valide ragioni, non integrando tali ragioni le mere osservazioni critiche del consulente di parte che abbia partecipato alle operazioni peritali. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio segue criteri di continuità fenomenologica tra evento e danno, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un evento lesivo risalente nel tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sovrintendente della Polizia di Stato collocato in quiescenza per fisica inabilità dal 17.07.2020, aveva chiesto in costanza di servizio il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per due infermità — disturbo post-traumatico da stress e cardiopatia ipertensiva — al fine di ottenere la pensione privilegiata. La C.M.O. di Messina aveva ascritto le patologie all’8^ e 7^ categoria della Tabella A, ma il Ministero dell’Interno non riconosceva la dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio il Ministero e l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata domanda amministrativa, rilevando che la richiesta del 05.09.2019 presentata dal ricorrente all’amministrazione di appartenenza è idonea ad assolvere l’onere anche nei confronti dell’INPS, il quale, in qualità di ordinatore secondario di spesa, è investito della questione procedimentale che coinvolge anzitutto il Ministero dell’Interno quale ordinatore primario.
Nel merito, la domanda viene accolta parzialmente, nei limiti dell’accertamento peritale. Il collegio medico legale ha espresso parere favorevole alla dipendenza da causa di servizio per l’ipertensione arteriosa con iniziali segni di ipertrofia cardiaca, ascrivibile all’8^ categoria della Tabella A, mentre ha escluso la dipendenza per il disturbo dell’adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, ritenendo non soddisfatto il criterio di continuità fenomenologica tra l’evento del 1996 e l’attualità, essendo trascorsi circa trent’anni.
Il giudice non ritiene accoglibili le osservazioni critiche del consulente di parte, atteso che quest’ultimo ha partecipato alle operazioni peritali in contraddittorio con le altre parti e non emergono valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del collegio medico legale. Viene pertanto riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata limitatamente alla sola infermità cardiaca, con ogni provvedimento conseguenziale a carico del Ministero dell’Interno e dell’INPS.
Quanto alle spese, la Corte le pone a carico del solo Ministero dell’Interno, escludendo la responsabilità dell’INPS che non ha alcuna competenza nel mancato riconoscimento del beneficio. Infine, il giudice dispone l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute del ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 101/2018, che richiama la disciplina del codice privacy sulla non diffusione dei dati sanitari.
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Nota della Redazione
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