Consolidamento della carriera universitaria e cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 10409 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in presenza di una fattispecie complessa, integrata dall’ammissione con riserva disposta in via cautelare, dalla proficua frequenza del corso, dal superamento di un numero significativo di esami e dalla mancata opposizione dell’Amministrazione alla prosecuzione degli studi. A tali fini non è ostativa la circostanza che l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, convertito con l. n. 168/2005, sia dettato per le sole procedure idoneative. La relativa ratio è adattabile, con effetti più limitati, alla selezione universitaria, per evitare che la lentezza del processo renda incerto l’esito degli esami superati. L’espletamento di una consulenza tecnica diviene inutilmente dispendioso quando, per il decorso del tempo e l’avanzamento della carriera, l’esito processuale non muterebbe.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio l’esito negativo della prova di ammissione a un corso di laurea a numero programmato per l’anno accademico 2022/2023, sostenuta presso un Ateneo napoletano. Nel test aveva riportato un punteggio di 0,10 punti. Con l’accesso agli atti ha disconosciuto la paternità del compito e del foglio dei quesiti, sostenendo che la scrittura non fosse la propria e producendo perizie grafologiche.
Secondo la tesi dell’appellante, il foglio dei quesiti a lei riferibile recava il codice di un altro candidato, seduto accanto a lei, e l’incrocio tra quel foglio e la propria scheda delle risposte avrebbe prodotto un punteggio di 43,80, utile per l’immatricolazione. Il TAR ha respinto il ricorso, valorizzando il dato formale dei codici identificativi e la mancata proposizione della querela di falso sui verbali d’aula. La studentessa, ammessa con riserva in via cautelare, ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che i dubbi sull’abbinamento dei moduli non siano stati dissipati. Depongono per un possibile scambio degli elaborati le perizie calligrafiche, il punteggio irrisorio della candidata e l’analogo punteggio di 2,70 riportato dal candidato vicino di banco, elemento quest’ultimo che l’Amministrazione ha richiamato a propria difesa ma che in realtà rafforza l’ipotesi dello scambio.
I giudici osservano che simili dubbi avrebbero potuto essere sciolti già in primo grado con una consulenza tecnica o una verificazione grafologica sui moduli di entrambi i candidati. Resta però impregiudicato il quesito successivo: accertato l’erroneo abbinamento, andrebbe stabilito se l’errore sia ascrivibile ai candidati e se prevalga il dato formale dei codici o quello sostanziale delle capacità dimostrate. L’appellante ha offerto un indizio in tal senso con l’incrocio che ha prodotto il punteggio di 43,80.
Il decorso del tempo e il proficuo percorso di studi rendono tuttavia superflua l’istruttoria, in applicazione dei principi di economia processuale, espressione del canone del giusto processo. Il Collegio aderisce all’orientamento della Sezione secondo cui, pur esclusa l’applicazione diretta dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 alle selezioni universitarie, l’insieme degli elementi richiamati integra una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. La ratio della norma, indicata dalla Corte costituzionale n. 108/2009, è evitare che le vicende processuali rendano inutile il superamento delle prove.
Nel caso concreto la studentessa è iscritta al terzo anno, ha superato un numero significativo di esami e l’Ateneo le ha consentito di proseguire gli studi anche dopo il rigetto del ricorso, bloccando la carriera solo a distanza di oltre sei mesi. Ciò fa dubitare di un reale interesse dell’Amministrazione all’invalidazione del percorso. Il Collegio accoglie quindi l’appello, dichiara la cessazione della materia del contendere e annulla senza rinvio la sentenza, compensando le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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