Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (TAR Puglia n. 776 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso cumulativo è ammissibile quando riguarda l’esecuzione di titoli giudiziali diversi ma accomunati dall’identità dei soggetti, della pretesa azionata e della natura del credito, in applicazione del principio di ragionevolezza che evita una superflua gravosità di adempimenti procedurali. Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato delle sentenze e l’inadempimento dell’amministrazione, ordina a quest’ultima di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, riservando la nomina di un commissario ad acta solo per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, un avvocato, ha agito dinanzi al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Lecce, che avevano accertato e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme per compensi professionali e attività di recupero crediti. Le sentenze, notificate all’amministrazione e non impugnate, erano passate in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso cumulativo per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente valutato l’ammissibilità del ricorso cumulativo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di non cumulabilità dei ricorsi deve essere interpretato con ragionevolezza. Nel caso di specie, la cumulabilità è stata ritenuta ammissibile perché i titoli esecutivi riguardavano la condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme nei confronti dello stesso soggetto, con identità della pretesa e della natura del credito.
Nel merito, il Collegio ha accertato che le sentenze erano state regolarmente notificate e non impugnate, come da certificazioni prodotte, e che il Ministero non aveva fornito alcuna prova di aver dato esecuzione alle statuizioni. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto ingiustificato.
Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di prestare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, escludendo dal pagamento gli importi eventualmente già corrisposti. Ha infine condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori e spese vive, con riserva di nomina del commissario ad acta solo in caso di perdurante inottemperanza, su istanza di parte.
Nota della Redazione
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