Consolidamento del credito per mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 25756 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, equiparabile all’avviso di mora, è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. La sua impugnazione non è facoltà ma onere del contribuente, che deve far valere in tale sede anche le vicende estintive del credito anteriori alla notifica. La mancata reazione processuale determina il consolidamento della pretesa e il termine prescrizionale ricomincia a decorrere ex novo secondo la natura del credito. L’intimazione successiva non è un nuovo atto impositivo ed è sindacabile, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, solo per vizi propri, non per vizi degli atti prodromici divenuti definitivi.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente, in data 9 marzo 2018, un’intimazione di pagamento per un importo complessivo di euro 69.752,52, riferito a due cartelle emesse per la riscossione di somme ai fini IRPEF e IVA per gli anni d’imposta 1997 e 1998. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo la mancata notifica delle cartelle sottese e l’intervenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese.

La Commissione provinciale rigettava il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva parzialmente l’impugnazione, dichiarando la prescrizione decennale del credito per tributo e quinquennale per sanzioni e interessi. L’agente della riscossione ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, che individua i limiti interni della giurisdizione tributaria elencando gli atti autonomamente impugnabili. L’elencazione ha natura tassativa, ma va riferita non ai singoli atti nominativamente indicati quanto piuttosto a categorie di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici prodotti; è quindi ammessa l’interpretazione estensiva, in ossequio agli artt. 24, 53 e 97 Cost.

Il collegio richiama Cass., Sez. Un., n. 3773 del 2014 e Cass., Sez. V, n. 27093 del 2022, che hanno qualificato come meramente facoltativa l’impugnazione degli atti atipici, espressione di pretesa impositiva ma non riconducibili alle tipologie elencate. Diverso è il regime degli atti tipici: per questi l’impugnazione costituisce un onere, il cui mancato esercizio cristallizza la pretesa.

Nel caso di specie, le intimazioni notificate nel 2012 e nel 2013 non erano state impugnate. La mancata reazione processuale del contribuente ha determinato il consolidamento dei crediti, con decorrenza ex novo del termine prescrizionale secondo la natura degli stessi. Alla data dell’intimazione oggetto del giudizio, pertanto, non era maturata né la prescrizione decennale per il tributo né quella quinquennale per sanzioni e interessi.

La Corte richiama Cass. n. 22108/2024 e Cass. n. 10736/2024, secondo cui l’atto che segue una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi non integra un nuovo atto impositivo ed è sindacabile, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, solo per vizi propri. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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