Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e giudicato esterno non eccepito (Cass. civ. Sez. V n. 25759 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale deve rendere immediatamente e compiutamente ricostruibili i presupposti contingenti della doglianza, poiché i principi di specificità e di autosufficienza valgono anche per le censure di natura processuale, pur essendo il giudice di legittimità giudice del fatto processuale. La mancata indicazione della precisa localizzazione dell’atto cui si riferisce il motivo integra inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ.. L’estensione dell’efficacia riflessa del giudicato a chi non ha partecipato al giudizio, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., è rimessa alla volontà del coobbligato e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello e non eccepito in quel grado integra eccezione nuova, inammissibile in cassazione, restando esperibile il rimedio della revocazione.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento di imposta di registro, relativo alla registrazione di una sentenza della Corte d’Appello che aveva qualificato un atto di compravendita immobiliare come donazione dissimulata, lesiva della quota di riserva dei coeredi. L’Ufficio aveva applicato l’aliquota del 9% prevista per gli atti traslativi di diritti reali immobiliari, ritenendo che la pronuncia avesse determinato un passaggio reale dell’immobile.

La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale conferma, condannandoli alle spese. I contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi: la violazione della normativa emergenziale sulle udienze e la formazione di un giudicato esterno favorevole, invocato da un coerede nel medesimo avviso di liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 27 d.l. n. 37/2020, per non aver la Commissione regionale dato seguito alla richiesta di discussione in pubblica udienza, senza notificare né l’udienza da remoto né i termini per la trattazione scritta. La Corte richiama la propria Sez. V n. 20420 del 23.07.2024, che ha dichiarato nulla la sentenza pronunciata allo stato degli atti quando la parte abbia insistito per la discussione.

Nel caso concreto, tuttavia, non risulta depositata alcuna specifica richiesta ai sensi della normativa emergenziale: esiste solo una generica richiesta di udienza allegata al ricorso introduttivo, precedente alla legislazione invocata e quindi svincolata dai relativi presupposti. Negli atti del fascicolo acquisito il collegio non rinviene la dedotta richiesta trasmessa via PEC, né essa è trascritta o riprodotta nel ricorso.

La Corte afferma che il ricorrente non ha indicato la precisa localizzazione dell’atto cui si riferisce, incorrendo in inammissibilità per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. I principi di specificità e autosufficienza riguardano anche le doglianze processuali, che devono essere ricostruibili senza ulteriori indagini. Il motivo è pertanto inammissibile.

Il secondo motivo deduce la formazione del giudicato esterno ex artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., essendo intervenuta sentenza favorevole su altro coerede. La Corte rileva che non è prodotto il certificato di passaggio in giudicato: il documento è solo la richiesta di attestazione.

Inoltre, essendo rimesso alla volontà del coobbligato avvalersi o meno di un giudicato a lui estraneo, l’estensione ex art. 1306, comma 2, cod. civ. non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere invocata dalla parte (cfr. Cass. n. 1681/00, n. 6212/01, n. 2383/06, n. 15462/08). Formatosi il giudicato nel corso del giudizio di appello, l’eccezione non sollevata in quel grado è nuova e inammissibile. Avverso la sentenza difforme il rimedio è la revocazione, non il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 21493/10). Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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