Motivazione apparente della Ctr vizio denunciabile ex art 360 n 5 cpc (Cass. civ. Sez. V n. 10802 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza tributaria di appello è denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando integri la mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La sentenza che, dopo aver inquadrato la tecnica redditometrica e l’onere della prova, accolga il gravame dell’Ufficio senza indicare le prove, le circostanze e le valutazioni poste a fondamento della decisione, incorre in motivazione apparente. In tal caso la pronuncia è cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione.

Il Fatto

Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di rideterminazione sintetica del reddito ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio desumeva la maggiore capacità contributiva dalla disponibilità di abitazioni, autovettura di grossa cilindrata, premio assicurativo e acquisto di immobile.

Il contribuente impugnava gli avvisi davanti alla C.t.p. di Pescara, che accoglieva il ricorso annullando gli atti e compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la C.t.r. dell’Abruzzo, con sentenza n. 605/07/2015, accoglieva il gravame, condannando il contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte procede secondo un ordine logico-giuridico e affronta in via prioritaria il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per difetto di motivazione. Il motivo è fondato.

I giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, va letta come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. È pertanto deducibile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

La Corte richiama espressamente il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014, che individua le ipotesi di vizio denunciabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, escludendo ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso concreto, la motivazione della C.t.r. è ritenuta inesistente. Dopo aver inquadrato la tecnica accertativa del redditometro e le relative conseguenze processuali in termini di onere della prova, il giudice di appello giunge all’accoglimento del gravame dell’Ufficio senza dare atto delle prove, delle circostanze e delle valutazioni che hanno condotto alla decisione. La motivazione, del tutto teorica, risulta così astratta dalla fattispecie concreta e dalle difese delle parti.

Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento dei rimanenti. La sentenza è cassata con rinvio alla C.t.r. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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