Consolidato fiscale: no alla compensazione dei costi infragruppo (Cass. civ. Sez. V n. 19873 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di consolidato fiscale di gruppo, le regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società sono tassative e inderogabili. Non è ammessa la compensazione di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato. L’ordinamento fiscale e quello civile non lasciano all’imprenditore l’arbitrio nell’imputazione delle singole voci, né tra società diverse né tra esercizi diversi. La circostanza che la somma algebrica del reddito complessivo non subisca variazioni è irrilevante ai fini della legittimità della ripresa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società, quale consolidata, e alla consolidante un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, nell’ambito di una verifica relativa agli anni 2000-2007. Venivano ripresi a tassazione oneri per prestazioni di servizio — consulenze infragruppo rese dalla consolidante — ritenuti non dettagliati e privi di parametri di valorizzazione nelle relative fatture.

La CTP accoglieva i ricorsi e la CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia proponeva ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre le società restavano intimate. La questione centrale riguardava l’interesse ad agire dell’Amministrazione in presenza di un consolidato.

La Motivazione della Corte

Secondo l’Agenzia, la decisione d’appello era erronea là dove aveva statuito che la ricorrente non aveva interesse ad agire, perché un’eventuale rettifica del reddito di una controllata per ripresa di costi addebitati dalla controllante, essendo entrambe parti dell’unico consolidato, non avrebbe potuto modificare il reddito della dichiarazione consolidata.

La Corte ritiene il motivo fondato. Non può ammettersi la compensazione di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato. La ragione risiede nella tassatività e inderogabilità delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società.

L’ordinamento fiscale, e anche quello civile, non consente di lasciare l’imprenditore arbitro nell’imputazione delle singole voci. Ciò vale tanto per il trasferimento da una società a un’altra, pur nell’ambito del medesimo consolidato, quanto per il passaggio da un esercizio all’altro. La Corte richiama sul punto il precedente Cass. n. 17195/2006.

Il Collegio respinge quindi la tesi che faceva leva sulla sostanziale irrilevanza della rettifica rispetto alla somma algebrica del reddito complessivo. Proprio l’osservazione che tale somma non subirebbe variazioni è superata dal principio di tassatività delle regole di determinazione del reddito di ciascun soggetto. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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