Iscritti ante 2006 non hanno diritto a borsa e adeguamenti per specializzandi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2216 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico dei medici specializzandi è disciplinato, per gli iscritti alle scuole negli anni accademici anteriori al 2006-2007, dal d.lgs. n. 257/1991, e non dalle disposizioni di cui agli artt. 37-42 del d.lgs. n. 368/1999, la cui efficacia è differita per legge. La direttiva n. 16 del 1993, di carattere meramente compilativo, non introduce alcun nuovo obbligo in ordine alla misura della borsa di studio già prevista dalla normativa del 1991, cosicché gli obblighi comunitari di adeguata remunerazione devono ritenersi attuati con la borsa di studio ivi introdotta. L’importo di tale borsa non è soggetto all’adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257/1991, essendo stato il relativo meccanismo sterilizzato dall’art. 32, comma 12, legge n. 449/1997, confermato dall’art. 36, comma 1, legge n. 289/2002. Il contratto di formazione specialistica, infine, non integra un rapporto di lavoro subordinato né una ipotesi di parasubordinazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.
Il Fatto
Quattro medici avevano frequentato corsi di specializzazione presso l’ateneo ferrarese in anni accademici compresi tra il 1999 e il 2006, dunque dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991 e prima del differimento degli effetti del d.lgs. n. 368/1999. Avevano quindi adito il giudice del lavoro chiedendo, in via gradata, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il risarcimento del danno per il differimento del riconoscimento della borsa di studio e la condanna delle amministrazioni agli adeguamenti annuali e triennali previsti dalla disciplina del 1991.
Il Tribunale di Ferrara aveva accolto la sola domanda risarcitoria subordinata, parametrandola all’incremento annuale della borsa. La Corte d’appello di Bologna, accogliendo il gravame principale delle amministrazioni, ha escluso l’immediata applicabilità della disciplina eurounitaria e ogni inadempimento statale, disattendendo l’appello incidentale sul criterio di calcolo. Le specializzande hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE e delle norme nazionali di riferimento, oltre all’omessa motivazione su un punto decisivo, invocando l’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia nelle sentenze 25 febbraio 1999 (Causa C-131/97, Carbonari) e 3 ottobre 2000 (Causa C-372/97).
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., rilevando la piena conformità della decisione impugnata all’indirizzo consolidato, richiamato mediante Cass. n. 6894/2023, Cass. n. 17936/2023, Cass. n. 17619/2023 e Cass. n. 28549/2023. Ha ribadito che la disciplina economica del d.lgs. n. 368/1999 opera, per effetto dei differimenti, solo dall’anno accademico 2006-2007, mentre gli iscritti negli anni precedenti restano soggetti alla disciplina del 1991, anche sotto il profilo economico.
La direttiva n. 16 del 1993, che ha raccolto in testo unico le precedenti direttive del 1975 e la n. 76 del 1982, è priva di carattere innovativo quanto alla misura dei compensi: la previsione di un’adeguata remunerazione era già contenuta nelle fonti anteriori, sicché gli obblighi comunitari risultano attuati con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991. Il nuovo ordinamento delle scuole specialistiche non costituisce dunque il primo effettivo recepimento, ma il frutto di una scelta discrezionale del legislatore.
Quanto al contratto di formazione, la Corte ha escluso che esso dia luogo a un rapporto di lavoro subordinato o a parasubordinazione, mancando una relazione sinallagmatica tra attività dello specializzando ed emolumenti, con conseguente inapplicabilità del principio di adeguatezza ex art. 36 Cost., secondo l’indirizzo di Cass. n. 27481/2008, Cass. n. 20403/2009 e Cass. n. 18670/2017.
Infine, l’adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257/1991 è stato escluso in radice: l’art. 32, comma 12, legge n. 449/1997, confermato dall’art. 36, comma 1, legge n. 289/2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario destinata al finanziamento delle borse ed escluso l’applicazione della disposizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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