Consorzi ASI esclusi dall’esenzione IMU sugli immobili concessi in godimento (Cass. civ. Sez. V n. 18933 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, riprodotta dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, presuppone che l’immobile sia utilizzato direttamente dall’ente impositore per un compito istituzionale riferibile in via immediata allo stesso soggetto passivo. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale, qualificati come enti pubblici economici, non possono invocare l’esenzione quando concedono i beni in godimento dietro canone o corrispettivo, poiché tale attività ha natura imprenditoriale e non si identifica con le finalità istituzionali. L’onere di provare la destinazione dei beni all’espletamento di compiti istituzionali grava sul contribuente.

Il Fatto

Il contribuente, un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, impugna un avviso di accertamento emesso da un Comune per l’IMU relativa all’anno 2015, sostenendo di avere diritto all’esenzione per la destinazione degli immobili a fini istituzionali.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 554/2022, rigetta l’appello e conferma la decisione di primo grado, già favorevole all’ente impositore. Il giudice del gravame esclude l’esenzione sia per la qualificazione del Consorzio come ente pubblico economico, sia per il difetto della dichiarazione richiesta dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013. Il Consorzio propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte rileva che la memoria depositata dal ricorrente può soltanto illustrare le ragioni già svolte, senza integrare il ricorso o introdurre nuove eccezioni implicanti accertamenti di fatto.

Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce il consolidato orientamento secondo cui l’art. 7, comma 1, lett. a) richiede l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente che ne è soggetto passivo, per un compito istituzionale a esso riferibile in via immediata. L’esenzione non copre lo svolgimento di attività imprenditoriale, perché le finalità istituzionali dell’ente locale non coincidono con i servizi pubblici, che possono essere erogati anche da aziende municipalizzate, altri enti o società.

La Corte conferma l’esclusione dall’esenzione proprio con riguardo ai Consorzi di sviluppo industriale, rimarcandone la natura di enti pubblici economici in ragione della concessione di beni in godimento dietro canone. Il principio è ribadito anche in tema di IMU.

Il Collegio ammette che l’attività dei Consorzi ASI può comprendere anche esercizio di attività pubblicistica, come la localizzazione industriale, estranea al campo imprenditoriale. Tuttavia, nel caso concreto non vi è alcuna evidenza di tale attività, nemmeno in allegazione: risulta accertato lo svolgimento di attività economica e la censura prospetta una indistinta ascrizione delle attività a finalità istituzionali. L’onere della prova della destinazione dei beni grava sul contribuente.

Sul secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’assunto è manifestamente infondato: il giudice del gravame ha esaminato l’accordo con la concessionaria, qualificandolo come diritto personale di godimento, e ha rilevato che i beni erano stati tassati sulla base delle stesse indicazioni offerte in dichiarazione dal Consorzio. Le allegazioni sul punto erano generiche e prive di un diverso calcolo. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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