La cartiera esclude l’applicabilità dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 (Cass. civ. Sez. 5 n. 7847 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, la regola di cui all’art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni relative al rapporto tributario proprio di società con personalità giuridica sono poste esclusivamente a carico di quest’ultima anche in presenza di un amministratore di fatto, non opera nell’ipotesi di società “cartiera”. In tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, e deve essere ripristinata la regola generale per cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. È censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa), esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, quale amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, tre atti di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie commesse dalla società negli anni di imposta 2015, 2016 e 2017, relative all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e all’omessa tenuta delle scritture contabili. I prodromici avvisi di accertamento emessi nei confronti della società erano divenuti definitivi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il contribuente proponeva ricorso, rigettato sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per omessa, apparente e perplessa motivazione. Ha altresì depositato istanza di rinvio della decisione, rendendo noto che il tribunale penale lo aveva nel frattempo assolto, con sentenza non definitiva, dal reato di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio, osservando che l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 non ha inteso reintrodurre la pregiudizialità penale, essendo espressamente sancito dall’art. 20 del medesimo decreto che il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale. La norma invocata riguarda esclusivamente la sentenza irrevocabile di assoluzione, mentre nel caso di specie la pronuncia penale non era definitiva, con conseguente preclusione del differimento del processo.

Quanto al motivo di ricorso, la Corte ne ha rilevato l’irriducibile contraddittorietà, atteso che la denuncia cumulativa di omessa pronuncia e di motivazione apparente è logicamente incompatibile: o la pronuncia esiste e può essere censurata come apparente, o non esiste e va censurata come omessa. Nel merito, il motivo è stato ritenuto infondato. La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Richiamando il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, denunciabile solo quando il vizio attenga all’esistenza stessa della motivazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata dava conto dell’accertamento definitivo della natura meramente fittizia della società, costituita al solo scopo di eludere obblighi giuridici, contrattuali e fiscali. Il giudice d’appello aveva correttamente richiamato l’orientamento per cui non opera l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 nell’ipotesi di società “cartiera”, con conseguente applicazione della regola generale della responsabilità della persona fisica autrice dell’illecito, citando le pertinenti decisioni Sez. 5 n. 29038 del 2021 e Sez. 5 n. 10651 del 2022. La sentenza impugnata aveva inoltre puntualmente indicato gli elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, posti a fondamento della decisione, tra cui il duplice ruolo rivestito dal contribuente nelle cessioni contestate, l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica della società e l’esiguità degli importi fatturati da altra società rispetto ai volumi di merce gestiti.

La motivazione impugnata consente quindi di comprendere l’iter logico-giuridico seguito, recando il minimo costituzionale, con conseguente reiezione del ricorso. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha applicato la condanna aggravata, configurandosi il mancato adeguamento alla delibazione un’ipotesi di abuso del processo, e ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 19.000 in favore della controricorrente e di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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