Interruzione del rapporto di consulenza e onere della prova dei fatti costitutivi (Cass. civ. Sez. II n. 17181 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione anticipata del rapporto di consulenza, il giudice di merito che accerti la durata del rapporto sulla base delle clausole contrattuali e delle altre risultanze ritualmente acquisite non applica il criterio formale dell’art. 2697 cod. civ., poiché tale norma postula che l’onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. In caso di non contestazione, il fatto dedotto è espunto dal tema di prova e la decisione non è frutto dell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ. La censura che richieda un nuovo esame dei documenti e degli elementi di prova è inammissibile in cassazione, essendo riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare l’attendibilità e la concludenza delle prove.

Il Fatto

Una società attrice ha evocato in giudizio la convenuta affermando di aver stipulato con essa un contratto di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento ai lavori per la realizzazione di un complesso edilizio. Secondo la tesi attorea, la convenuta, con lettera del 13.11.2012, aveva interrotto ogni rapporto sostenendo che la stazione appaltante non aveva prorogato il termine di ultimazione dei lavori. Le lavorazioni erano invece proseguite e la consulenza era stata svolta da altra incaricata. La società ha chiesto la condanna al pagamento dei corrispettivi insoluti e al risarcimento del danno.

Il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento di una somma, oltre interessi moratori al tasso legale. La sentenza, impugnata dalla convenuta, è stata confermata dalla Corte d’appello. Avverso tale pronuncia la convenuta ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui la controricorrente ha risposto con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 1325 e 1346 cod. civ., sostenendo che spettava alla società attrice dimostrare i fatti costitutivi della domanda e non alla ricorrente l’assenza di giusta causa dell’anticipata interruzione del rapporto. La ricorrente assume che il termine contrattuale fosse scaduto e non prorogato, con conseguente legittimità della disdetta.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il ricorso solleva mere questioni in fatto senza contrastare efficacemente l’interpretazione dell’atto di incarico, che secondo il giudice distrettuale non conteneva un termine fisso di scadenza, ma prevedeva che le attività di consulenza si protraessero fino all’ultimazione dei lavori. Tale ultimazione non era intervenuta nel novembre 2012, ma si era esaurita tempo dopo. Non rileva, in tale contesto, il diniego di una formale proroga del termine di completamento dei lavori, data l’esistenza di un collegamento tra i due rapporti proprio riguardo alla loro durata, ancorata all’integrale esaurimento dell’appalto.

La sentenza ha parimenti escluso in fatto che fosse stato compromesso il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto, non essendo provato alcun inadempimento della controricorrente. Non è ravvisabile alcuna inversione dell’onere della prova dei fatti costitutivi: la sentenza ha accertato la durata del rapporto sulla base delle clausole contrattuali e delle altre risultanze ritualmente acquisite — prove per testi e missive in atti — senza ricorso al criterio formale dell’art. 2697 cod. civ., non avendo attribuito l’onere ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare.

Il secondo e il terzo motivo denunciano ancora la violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento ai compensi per i lavori extra contratto e alla quantificazione delle somme riconosciute. La Corte li ritiene infondati: valorizzando il contenuto dell’accordo, il giudice distrettuale ha stabilito in fatto che le clausole sui lavori extra contratto non richiedevano il previo conferimento di uno specifico incarico. La prova dello svolgimento delle prestazioni è stata desunta dalla documentazione in atti, senza che il ricorso contrapponga specifiche ragioni di illegittimità. È riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le prove, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017; Cass. 32505/2022).

Sulla quantificazione del compenso, che la sentenza ha ritenuto incontestato, il ricorso non dice nulla riguardo alle deduzioni difensive proposte in primo grado, essendo tardive e irrilevanti quelle sollevate in appello: la non contestazione incontra il limite delle preclusioni assertive di cui all’art. 183 cod. proc. civ. La censura è pertanto priva dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con aggravio a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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