Sentenza del giudice di pace appellabile: ricorso per cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 21048 del 27.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace sono impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione. A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace è ammesso soltanto in due ipotesi: quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello, ai sensi dell’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., oppure quando il giudice abbia pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti, ex art. 114 cod. proc. civ. Le sentenze che statuiscono sulla competenza restano soggette ad appello, secondo l’art. 339 cod. proc. civ., non essendo esperibile il regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di primo grado appellabile è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva versato a un terzo la somma di euro 517,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per dare esecuzione alle statuizioni civili di una sentenza di condanna penale, poi caducata da una successiva pronuncia assolutoria. Agiva quindi per la restituzione della somma davanti al Giudice di pace di Arezzo, che con sentenza n. 38 del 2020 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Perugia.

Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva direttamente ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 652 cod. proc. pen., 336, secondo comma, e 389 cod. proc. civ. L’intimato non svolgeva difese. Il ricorso era assegnato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato in via pregiudiziale la questione dell’ammissibilità del ricorso. Il ricorso per cassazione è previsto dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado. La sentenza impugnata era invece stata emessa in primo grado dal giudice di pace ed era appellabile ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ.

La Corte ha ricordato che tutte le sentenze di primo grado, comprese quelle del giudice di pace, sono appellabili salvo diversa disposizione di legge; il ricorso per cassazione può essere proposto direttamente, per saltum, solo quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello. Con specifico riferimento alle sentenze del giudice di pace, dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 il ricorso è ammesso in due sole ipotesi: l’accordo delle parti per omettere l’appello e la pronuncia secondo equità su concorde richiesta, ex art. 114 cod. proc. civ.

Il Collegio ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 27339 del 2008, secondo cui, nell’assetto scaturito dalla riforma, l’appello a motivi limitati previsto dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. costituisce l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso per le sentenze rese dal giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di motivazione.

Quanto alle sentenze che statuiscono sulla competenza, la Corte ha precisato che la riforma non ha inciso sull’art. 46 cod. proc. civ., il quale esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 nei giudizi davanti al giudice di pace. Tali sentenze non sono impugnabili con regolamento di competenza, necessario o facoltativo, ma sempre con appello. Nel caso concreto la causa rientrava nei limiti della giurisdizione equitativa necessaria: la sentenza declinatoria era dunque soggetta ad appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

Non vi è stata pronuncia sulle spese, stante l’indefensio dell’intimato. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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