Tempestività della contestazione disciplinare e insindacabilità dell’accertamento fattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14726 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, in ragione delle circostanze che possono giustificare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa. La valutazione di tali circostanze è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. Il requisito dell’immediatezza non va commisurato alla mera astratta conoscibilità dei fatti, ma alla concreta conoscenza che l’organo preposto al potere disciplinare abbia acquisito degli addebiti.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente con qualifica di funzionario e incarico di gestore corporate presso un istituto di credito, ha impugnato in giudizio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogatagli nel 2007 in relazione a irregolarità nella gestione di anticipazioni su stati di avanzamento lavori riconducibili a un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il primo giudice ha annullato la sanzione per difetto del requisito dell’immediatezza; la Corte d’appello ha confermato la decisione. La banca ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970, anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe ancorato la valutazione della tempestività a un criterio di astratta conoscibilità dei fatti, anziché di effettiva conoscenza, retrodatando la conoscenza degli addebiti a un momento anteriore rispetto a quello in cui essi sono stati portati all’attenzione dell’organo disciplinare.

La Corte di cassazione ritiene la censura priva di fondamento. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui la tempestività va valutata in senso relativo, considerando le ragioni che possono cagionare il ritardo, come il tempo necessario all’accertamento o la complessità dell’organizzazione aziendale, ferma restando la riserva di valutazione al giudice del merito, insindacabile se la motivazione è adeguata e logicamente corretta (Cass. n. 281 del 2016, Cass. n. 16841 del 2018, Cass. n. 23516 del 2019, Cass. n. 32542 del 2021).

Nel caso concreto la Corte d’appello non ha ricondotto la conoscenza effettiva degli addebiti a un momento antecedente alla loro emersione. Ha piuttosto valorizzato le risultanze dell’ispezione del novembre 2003, che già segnalava anticipazioni di stati di avanzamento in assenza della firma dell’ingegnere capo, e il successivo carteggio del 2005. Da qui la conclusione che l’analisi delle sofferenze fu avviata solo nel maggio 2006, nonostante i fatti fossero già stati riscontrati nella loro oggettività.

La Corte di legittimità osserva che le argomentazioni della ricorrente si fondano su un accertamento fattuale diverso da quello operato dal giudice di merito. Ribadito che la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’immediatezza è riservata a quest’ultimo (v. anche Cass. n. 11583 del 2018), si è in presenza di un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che la decisione impugnata non è stata censurata sul piano motivazionale.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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