Compensazione delle spese nel giudizio di rinvio e successivo mutamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13187 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà vita a un nuovo procedimento, ma costituisce una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario; pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio di primo grado. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, potendo legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione, totale o parziale, in relazione all’esito complessivo della lite, e non con riferimento alle singole fasi del giudizio. L’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio, che ad esso deve uniformarsi senza poter rimettere in discussione questioni presupposte o tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali; ciò non preclude, tuttavia, una valutazione ai fini della regolamentazione delle spese in termini di controvertibilità e incertezza della questione, quando il principio sia stato successivamente superato. La valutazione dell’opportunità di compensare le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi, ed esula dal sindacato di legittimità, limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Alcuni dipendenti, già in servizio presso il CIPE e successivamente trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, adivano il Tribunale per ottenere l’equiparazione al personale della Presidenza e il riconoscimento delle relative indennità. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma della decisione, la rigettava richiamando il criterio di invarianza della spesa previsto dal decreto legge n. 181/06. Il successivo giudizio di legittimità si concludeva con l’accoglimento dei ricorsi e la cassazione della sentenza impugnata (Cass. n. 31087/18), con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale applicava il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, ma, rilevato che tale principio era stato contraddetto e superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 11677/2022, compensava le spese di lite in ragione dell’incertezza giurisprudenziale sulla questione. Avverso tale statuizione proponevano ricorso per cassazione i lavoratori, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e contestando la compensazione adottata dal giudice del rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la questione centrale riguarda la legittimità della compensazione delle spese disposta dal giudice del rinvio, il quale aveva applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente ma aveva poi compensato le spese in ragione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale. In primo luogo, il Collegio chiarisce che il giudizio di rinvio, pur dotato di autonomia, rappresenta una fase ulteriore del procedimento originario, unico ed unitario; pertanto, ove mutino le regole processuali, resta soggetto alla legge vigente al momento in cui fu introdotto il giudizio di primo grado. Con riguardo all’atto introduttivo risalente al 2008, trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla legge n. 69 del 2009, che consentiva la compensazione per “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.
La Corte di legittimità rammenta che i “giusti motivi” legittimanti la compensazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia, e non possono essere espressi con formula generica o apodittica, né risolversi in ragioni illogiche o erronee, configurandosi altrimenti il vizio di violazione di legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato i giusti motivi nella incertezza giurisprudenziale confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite; tale valutazione è corretta, poiché il fatto che le sopravvenute Sezioni Unite non potessero incidere sulla vicenda in esame, per la preclusione derivante dal principio di diritto enunciato in sede rescindente, non esclude l’obiettiva incertezza, ma anzi la valorizza.
Quanto al vincolo derivante dall’enunciazione del principio di diritto, la Cassazione precisa che l’art. 384 cod. proc. civ. impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio enunciato, con preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni presupposte o di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali; tale vincolo, tuttavia, non preclude una valutazione, ai fini della regolamentazione delle spese, in termini di controvertibilità e incertezza della questione, quando il principio sia stato successivamente superato. Infine, il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell’opportunità di compensare rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve applicare il principio della soccombenza all’esito globale del processo e non alle singole fasi. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara estinto il giudizio per la rinunciante e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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