La responsabilità solidale nella somministrazione di lavoro e i limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20710 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella somministrazione di lavoro, la società utilizzatrice e la società somministratrice sono solidalmente obbligate nei confronti del lavoratore per i crediti retributivi maturati durante il rapporto, ai sensi dell’art. 23, commi 3 e 6, d.lgs. n. 276/2003. Il giudice del merito che condanni la sola società utilizzatrice, senza motivare in ordine alla relazione di solidarietà pure dedotta in giudizio, incorre nel vizio di omessa pronuncia, rilevante ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. In materia di mansioni, il riconoscimento di una qualifica intermedia tra quella rivendicata e quella formalmente attribuita non integra ultrapetizione, purché il lavoratore abbia prospettato gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica riconosciuta.
Il Fatto
La lavoratrice, assunta formalmente come addetta al customer care con inquadramento nel 2° livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni, aveva convenuto in giudizio la società utilizzatrice e la società somministratrice, deducendo di aver svolto mansioni superiori e chiedendo le relative differenze retributive e contributive. Rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Napoli aveva invece riconosciuto lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello del contratto collettivo, condannando la sola società utilizzatrice al pagamento delle differenze retributive.
Avverso tale sentenza la società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la lavoratrice non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati, e ha invece accolto il sesto motivo, incentrato sull’omessa pronuncia in ordine alla solidarietà passiva tra società utilizzatrice e società somministratrice.
Quanto al primo motivo — la presunta genericità dell’appello ex art. 434 cod. proc. civ. — la Corte ha ricordato che, anche quando sia dedotto un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità: il ricorrente che assuma il difetto di specificità dell’appello deve riportare nel ricorso la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello, ciò che nella specie non era avvenuto.
In relazione al riconoscimento di una qualifica intermedia (3° livello) rispetto a quella richiesta in giudizio, la Corte ha escluso ogni profilo di ultrapetizione, richiamando il consolidato principio per cui il giudice può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella rivendicata e quella attribuita, purché il lavoratore abbia prospettato gli elementi di fatto delle mansioni svolte. Del pari, nessuna extra petizione è ravvisabile quando il giudice, nell’accertare il corretto inquadramento, abbia fatto riferimento a una declaratoria contrattuale collettiva con mera funzione esemplificativa della posizione lavorativa.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che, sotto le vesti della violazione di legge, si sostanziavano in una critica alla ricostruzione fattuale delle mansioni, ribadendo che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può essere utilmente dedotta solo nelle ipotesi di prova non dedotta, prova legale disattesa o recepimento acritico di elementi probatori, non già per una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Quanto all’omessa pronuncia sulla solidarietà passiva, la Corte ha ravvisato la fondatezza del motivo per il silenzio assoluto della sentenza impugnata sul punto della relazione di solidarietà tra utilizzatrice e somministratrice, pure dedotta in giudizio dalla lavoratrice. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, limitatamente alla questione della solidarietà e alla regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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