Continuazione e disegno criminoso unitario: prova necessaria in executio (Cass. pen. Sez. VII n. 8433 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’unicità del disegno criminoso richiede che i singoli reati siano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali. Il giudice dell’esecuzione deve accertarne la sussistenza sulla base di indici sintomatici concreti: vicinanza cronologica dei fatti, causale, condizioni di tempo e di luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni. Un generico programma di attività delinquenziale, o un mero sistema di vita improntato alla delinquenza, non integra il vincolo della continuazione; la deliberazione generica di reiterare condotte illecite rileva semmai ai fini della recidiva e dell’abitualità criminosa.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza volta a ottenere l’applicazione del vincolo della continuazione tra più reati. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che l’istanza difettava della prova dell’unicità del disegno criminoso e che i reati, pur omogenei, erano stati commessi in un ampio arco temporale e in località diverse, con correi e oggetti materiali differenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio ricostruisce i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso: vicinanza cronologica tra i fatti, causale, condizioni di tempo e di luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
La Corte ribadisce che deve escludersi che un generico programma di attività delinquenziale, o un mero sistema di vita improntato alla delinquenza, possa costituire elemento sintomatico della continuazione tra reati perpetrati a distanza di tempo, quando non risulti che essi siano stati effettivamente ricompresi in un piano criminoso già deciso, almeno a grandi linee, sin dall’inizio della condotta (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307).
La generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti rileva, invece, solo in quanto espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge, a fini diversi e negativi per il reo, come la recidiva e l’abitualità criminosa (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Il giudice dell’esecuzione, secondo la Corte, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi e luoghi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. Il Collegio ritiene che sia stata fatta corretta applicazione del parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., con motivazione né apodittica né manifestamente illogica.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Nota della Redazione
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