Continuazione e distanza temporale tra reati: no al disegno criminoso unico (Cass. pen. Sez. I n. 34714 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve ricavare in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, rappresentativi del medesimo disegno criminoso, non potendo fondarsi sul solo dato temporale o di contesto. Quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. È infondata la censura che isoli la mancanza dell’aggravante mafiosa quale unico argomento posto a sostegno del diniego, poiché il riferimento a tale carenza integra un elemento del più ampio percorso giustificativo. È inammissibile il motivo che aggredisca una parte non necessaria della motivazione o che, deducendo la riconducibilità dei reati al programma associativo, non indichi gli specifici passaggi della sentenza di condanna da cui la circostanza dovrebbe ricavarsi.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti. La prima riguarda un reato associativo commesso fino al 2011; la seconda concerne reati di ricettazione e riciclaggio commessi nel 2014.
La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respinge l’istanza, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di tempo, avevano ad oggetto titoli di reato diversi e che i secondi non erano aggravati ai sensi della normativa sulle circostanze aggravanti dell’associazione mafiosa. Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, perché ciascuno attacca una frazione della motivazione dell’ordinanza impugnata. Il primo motivo è considerato introduzione del secondo, nel quale finisce per confluire del tutto.
La deduzione secondo cui i reati della seconda condanna sarebbero le medesime condotte già oggetto della condanna per il reato associativo è giudicata inammissibile per mancanza di autosufficienza: il ricorrente non allega, trascrive o indica il passaggio della sentenza di condanna da cui la circostanza dovrebbe ricavarsi.
Quanto alla censura sulla mancanza dell’aggravante mafiosa, la Corte la ritiene infondata. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente inserito tale riferimento nel discorso giustificativo: la carenza dell’aggravante offre elementi nel senso della non riconducibilità della condotta al programma dell’organizzazione criminale, senza che ciò esaurisca il percorso logico della decisione.
Il motivo che contesta la qualificazione dei reati come espressione di scelte di vita ispirate al crimine è dichiarato inammissibile, perché aggredisce una parte non necessaria della motivazione.
La Corte conferma la correttezza della valutazione del giudice dell’esecuzione, che ha considerato ostativo alla configurabilità del disegno criminoso unico il periodo di più di due anni intercorso tra la cessazione della condotta associativa e il primo dei reati oggetto della seconda condanna. Richiama l’orientamento di legittimità secondo cui quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali, richiamando precedenti conformi.
La motivazione valorizza altresì la mancanza di riferimenti, nel secondo processo, allo svolgimento dell’attività criminale per conto del clan, in coerenza con il principio per cui il medesimo disegno criminoso deve essere valutato ricavando in modo concreto e specifico gli elementi oggettivi e soggettivi. Il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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