Difensore di fiducia nel giudizio di cognizione non vale per l’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 34707 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, anche quando in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, da un difensore privo di mandato per tale fase è inammissibile per difetto della legittimazione a impugnare. In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. configura una preclusione allo stato degli atti, che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione, rilevanti anche d’ufficio sotto il profilo del petitum e della causa petendi.

Il Fatto

Il condannato proponeva, tramite un difensore che lo aveva assistito nel giudizio di cognizione, istanza al Giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Firenze per ottenere la nullità assoluta della sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte, divenuta irrevocabile, deducendo la carenza di legittimazione processuale del difensore che aveva proposto l’appello, privo di procura e di elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

La Corte territoriale dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che su analoghi incidenti di esecuzione, rispetto ai quali non erano sopravvenuti elementi di novità processuale, si era già pronunciata respingendo le richieste nell’interesse del condannato. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile perché incentrato su motivi manifestamente infondati. Il Collegio osserva anzitutto che il richiamo al principio del ne bis in idem in sede esecutiva è rispettoso delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale respinto, in tre precedenti occasioni, le istanze presentate nell’interesse del condannato.

Si faceva così corretta applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente la declaratoria di inammissibilità qualora l’istanza costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata. La preclusione che ne deriva opera però allo stato degli atti e non quando siano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione, come affermato da Sez. I n. 4761 del 2024 e, in termini generali, da Sez. Un. n. 34655 del 2005.

L’elemento di novità valutabile dal giudice dell’esecuzione, rilevante sotto il profilo del petitum e della causa petendi, non è circoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti, potendo riguardare anche quelle rilevabili d’ufficio. L’effetto preclusivo non opera quindi in senso assoluto e inderogabile — a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione — ma comporta soltanto una valutazione allo stato degli atti.

Su diverso e autonomo versante, la declaratoria di inammissibilità si giustifica perché dall’esame degli atti emergeva che il condannato non aveva conferito alcuno specifico mandato difensivo per il procedimento di esecuzione al difensore, che lo aveva assistito solo nella fase di cognizione. Nel procedimento instaurato dopo l’attivazione del titolo esecutivo, il difensore risulta pertanto privo di mandato e della legittimazione a proporre l’impugnazione, in linea con Sez. I n. 23734 del 2020 e Sez. I n. 14177 del 2018: la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La nomina effettuata nel procedimento conclusosi con la sentenza divenuta irrevocabile non può dunque ritenersi efficace nel presente procedimento. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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