Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12965 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione non può essere prospettato sotto le vesti dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. fissa limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione che non è consentito superare invocando la lettera c) della medesima disposizione, poiché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità. Non è dunque ammesso chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice del merito. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo adeguato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri. Il riconoscimento della recidiva è censurabile solo se il contrasto argomentativo emerge rispetto alle massime di esperienza o alle altre affermazioni del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di furto di cui agli artt. 624 e 99, comma 4, cod. pen. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 03.10.2023, ha confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo ha dedotto l’inosservanza degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, censurando l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova. Con il secondo ha lamentato il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo ha contestato il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo muovendo da una questione di ordine processuale. I limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione sono fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non possono essere aggirati ricorrendo alla lettera c) della stessa disposizione, che pure consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Il passaggio decisivo è che l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità. Il ricorrente non può quindi trasformare una doglianza valutativa in una censura processuale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, che hanno tracciato il confine tra i due vizi.

Ne discende che non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Una simile richiesta si risolve nella domanda di un giudizio di fatto che non compete alla Corte regolatrice. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. La Corte richiama in proposito le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000.

Il secondo motivo è infondato perché la sentenza impugnata, alla pagina richiamata, espone una motivazione esente da evidenti illogicità sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ribadisce che il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati gli altri. Richiama, tra le altre, Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020 e Sez. 2 n. 3896 del 20.01.2016.

Il terzo motivo è infondato perché il vizio censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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