Continuazione esecutiva e abitualità criminosa: l’ampio intervallo temporale esclude il disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 30369 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione il giudice di merito deve accertare, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle violazioni, se sussistano indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. Questa va intesa come rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle linee essenziali, sì da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’unico disegno criminoso richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., né è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea. Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige quindi la verifica di concreti indicatori, tra cui la contiguità spazio-temporale e la programmazione iniziale dei reati successivi.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda del condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con due sentenze: la prima, emessa dal GUP presso il medesimo Tribunale, irrevocabile nel 2024, relativa a delitti in materia di stupefacenti, sostituzione di persona e false generalità; la seconda, emessa dal Tribunale di Torino, irrevocabile nel 2024, relativa al reato di false generalità.

Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, pur in presenza di una parziale omogeneità delle condotte in tema di utilizzo di false generalità, deponeva in senso contrario alla progettazione unitaria il consistente intervallo temporale tra le condotte, da cui la considerazione di una abitualità criminosa incompatibile con il beneficio richiesto. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: tra i due episodi di falso decorrerebbero solo sette mesi, tempo non incompatibile con la progettazione unitaria, essendo il falso finalizzato ad attenuare le conseguenze penali di altre condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola secondo cui, in tema di continuazione, il giudice di merito deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale deve intendersi la rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali, da parte del soggetto agente.

Solo così si esclude una successione di autonome risoluzioni criminose e si giustifica la valutazione di ridotta pericolosità sociale che fonda il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere, osserva la Corte, non integrano di per sé l’elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato.

La ricostruzione del processo ideativo è per sua natura indiziaria, poiché attiene a un atteggiamento psicologico che può alimentarsi solo dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le condotte, i quali non siano però espressivi di una indefinita adesione a un sistema di vita. La unicità di disegno criminoso richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non può quindi identificarsi con una scelta di vita reiterativa di condotte criminose, né la nozione di continuazione può ridursi all’ipotesi di reati tutti dettagliatamente progettati.

Occorre invece una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine; la programmazione può essere ab origine anche di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale, come mezzo per il conseguimento di uno scopo prefissato e sufficientemente specifico. La Corte richiama il principio di Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, ribadito in sede esecutiva, secondo cui serve una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Nel caso esame la valutazione del Tribunale appare rispondente a tali considerazioni e non inficiata da evidenti vizi logici, dato che l’ampio intervallo temporale decorso tra le violazioni risulta significativo della mancanza di una concreta ideazione unitaria. La difesa del ricorrente, osserva la Corte, sovrappone il movente delle reiterate condotte alla progettazione unitaria. Il ricorso è quindi infondato e segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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