Revoca della pena sostitutiva anche per violazione grave non reiterata (Cass. pen. Sez. I n. 30370 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, l’art. 66, comma 1, legge n. 689/1981 richiede la violazione grave oppure reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla pena applicata. La disgiunzione tra i due requisiti ne comporta la valenza alternativa: è necessaria e sufficiente la sussistenza anche di una sola delle due connotazioni. Il giudice dell’esecuzione non è tenuto ad autonomi accertamenti, salvo che occorrano, essendo sufficiente la valutazione dei fatti segnalati dalla polizia giudiziaria per verificare la compatibilità della condotta del condannato con la finalità della pena sostitutiva.

Il Fatto

Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena detentiva di due anni di reclusione è stata sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, con contestuale imposizione di prescrizioni a tutela della persona offesa del reato di maltrattamenti, in particolare il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo.

Il G.i.p. del Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il ripristino della detenzione, per l’inosservanza delle prescrizioni: il condannato, tramite messaggi telefonici, ha minacciato e offeso la donna, dimostrando di non rispettare gli obblighi assunti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 66 legge n. 689/1981, perché la revoca sarebbe stata disposta su presupposti diversi da quelli tassativi, richiedendo la norma violazioni plurime, e il difetto di motivazione in ordine alla gravità e al numero degli episodi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo non coglie la portata della norma: l’art. 66, comma 1, legge n. 689/1981 ricollega la revoca alla violazione “grave o reiterata” degli obblighi e delle prescrizioni. L’uso della disgiunzione tra i due termini ne indica la valenza alternativa: ai fini della revoca è necessaria e sufficiente la sussistenza anche di una sola delle due connotazioni. Basta, dunque, che la violazione sia grave, non essendo richiesto che sia anche reiterata.

La censura di mancato accertamento non si confronta con il disposto dei commi successivi. Il comma 2 prevede che la polizia giudiziaria informi il giudice della violazione degli adempimenti; il comma 3 stabilisce che il giudice compia accertamenti “sommari“, e solo “ove occorra“. Si tratta di una valutazione compiuta in una prospettiva diversa da quella del giudizio di responsabilità: essa è finalizzata alla verifica della pertinenza dei fatti segnalati rispetto all’osservanza delle prescrizioni e della perdurante compatibilità della condotta con la finalità della pena sostitutiva.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione, enucleando gli elementi fattuali risultanti dall’informativa di polizia giudiziaria e senza disporre ulteriori accertamenti, ha adeguatamente valutato il comportamento del condannato, giudicandolo quantomeno grave. Non ha pregio, pertanto, la censura secondo cui la violazione si è risolta in un’unica condotta, benché articolata in uno scambio di più messaggi: la norma non richiede il carattere plurimo delle violazioni.

Il secondo motivo è inammissibile, perché si sostanzia nella mera reiterazione delle censure già articolate, ma sotto il profilo del vizio di motivazione. Le doglianze sono le medesime e manifestamente infondate, non potendosi considerare mancante o apparente la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si confronta ampiamente con le risultanze processuali e indica in modo non apodittico le ragioni della revoca. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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