Continuazione esecutiva esclusa per reati omogenei ma distanti nel tempo (Cass. pen. Sez. VII n. 4866 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, che non può essere desunto dalla sola omogeneità dei titoli di reato né dall’abitualità del comportamento illecito. La distanza temporale tra le condotte e la loro occasionalità rendono non credibile la programmazione unitaria dei reati. Il giudice dell’esecuzione che motivi in modo logico e non contraddittorio sull’insussistenza del disegno unitario soddisfa il grado di motivazione richiesto. La richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi integra un ricorso inammissibile per manifesto difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di applicare la continuazione tra due reati di ricettazione, giudicati con sentenze distinte. Il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo continuativo per la mancanza di una reale contiguità temporale tra le condotte, per la diversità delle modalità esecutive e per l’assenza di elementi dimostrativi di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, valorizzando l’omogeneità delle condotte — consistenti nella ricettazione e successiva spendita di assegni di provenienza furtiva —, la non rilevante distanza temporale e la credibilità di una programmazione unitaria, espressiva di un atteggiamento consuetudinario ed abituale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l’insussistenza dell’unicità del disegno criminoso rilevando che, quando i reati — benché omogenei — risultano distanti nel tempo, non è credibile che nel commettere il primo il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di reato, posta in essere ad oltre un anno di distanza.
La Corte ha aggiunto che si tratta di condotte spesso dettate da circostanze occasionali e imprevedibili, e che mancano comunque elementi dimostrativi della invocata unicità del disegno criminoso, non indicati neppure nel ricorso. La mera omogeneità dei titoli di reato e l’atteggiamento consuetudinario non integrano di per sé il requisito richiesto dalla norma.
I giudici di legittimità hanno altresì qualificato il ricorso come inammissibile, poiché di fatto chiede una diversa valutazione dei medesimi elementi già vagliati dal giudice dell’esecuzione con motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). Rileva, sul punto, che lo stesso ricorrente ha attribuito le proprie condotte a un comportamento abituale, ossia a uno stile di vita e non a una specifica programmazione di quei reati.
Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
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