Ricorso inammissibile se censura la prova ex art 192 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VII n. 10659 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito dedurre con il motivo di ricorso per violazione di legge la censura relativa all’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, ex art. 192 cod. proc. pen., perché i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati invocando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso da un filmato di videosorveglianza, operato dalla polizia giudiziaria, costituisce indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. Le doglianze che sollecitano una diversa rilettura delle fonti probatorie restano estranee al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 20/06/2024, all’esito di giudizio abbreviato. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con il quale ha lamentato la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in particolare in ordine alla prova dell’identificazione dell’imputata quale autrice dei reati.
La difesa ha censurato la ricostruzione dei giudici di merito, sostenendo l’erroneità della valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della condanna. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione VII penale e discusso all’udienza del 18.02.2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo. Le doglianze relative all’art. 192 cod. proc. pen. che investono la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte mediante il motivo di violazione di legge. Sul punto la Sezione ha richiamato un orientamento consolidato, espressamente ribadito dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020.
Secondo tale indirizzo, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova. I limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere aggirati ricorrendo all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in assenza di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.
La Corte ha precisato che la deduzione avrebbe potuto essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma tale profilo non è stato dedotto ed è comunque insussistente. La difesa ha in sostanza reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni compiute e invocando una rilettura delle prove, anche in ragione della scelta di accedere al rito abbreviato.
Quanto al merito della censura, le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità. Il riconoscimento dell’imputata nel soggetto ripreso dalle telecamere di sicurezza, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione spetta al giudice di merito. I giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del convincimento, fondate sul riconoscimento fotografico, sull’intestazione dell’autovettura e sulla disponibilità delle scarpe indossate dall’autrice dei fatti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso