Sindaco titolare di posizione di garanzia per spettacoli pirotecnici pericolosi (Cass. pen. Sez. IV n. 26451 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco, in forza degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica che lo obbliga a vigilare e controllare l’operato dell’eventuale delegato nello svolgimento di attività pericolose. La delega a un esecutore tecnicamente qualificato, come l’organizzatore di uno spettacolo pirotecnico, non elude i doveri del delegante quando il delegato difetti di specifiche competenze in materia di sicurezza. La responsabilità colposa del sindaco può fondarsi anche su un difetto di organizzazione e procedimentalizzazione dell’evento, in particolare sull’individuazione di un’area inidonea e non correttamente bonificata. Non integra vizio di motivazione la sentenza d’appello che, su tale base, affermi la culpa in vigilando del primo cittadino, restando estranea al sindacato di legittimità la diversa ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 novembre 2025, ha confermato la responsabilità di un sindaco per il reato di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, comma secondo, cod. pen. L’incendio era stato cagionato da uno spettacolo pirotecnico eseguito in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono presso la zona boschiva «Oliveto», previo affidamento a una ditta specializzata all’uopo autorizzata.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Si è dedotta, tra l’altro, l’applicazione retroattiva della fattispecie incriminatrice, la contraddittorietà della responsabilità omissiva del sindaco a fronte della delega conferita alla ditta esecutrice, la mancata interruzione del nesso causale per la condotta del delegato e l’omessa valorizzazione, ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., dell’attività di bonifica disposta dall’imputato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo — violazione degli artt. 2 e 423-bis cod. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 7 CEDU — è ritenuto manifestamente infondato per il mancato confronto con il quadro normativo di riferimento. L’incendio boschivo colposo è stato introdotto circa diciotto anni prima dei fatti, con l’art. 1 d.l. n. 220/2000, convertito dalla legge n. 275/2000, e poi reintrodotto dalla legge n. 35/2000.

I motivi dal secondo al quinto presentano plurimi profili di inammissibilità. La doglianza sull’interruzione del nesso causale, non dedotta nei motivi d’appello, costituisce motivo nuovo, implicante la risoluzione di questioni fattuali e sottratto al sindacato di legittimità, salva la stabilità della sentenza d’appello in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Le censure prospettano comunque una diversa base fattuale rispetto a quella accertata, sostanziandosi in motivi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e si mostrano estrinsecamente aspecifiche per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ribadisce che dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 deriva in capo al sindaco una posizione di garanzia caratterizzata dal dovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza, con obbligo di vigilanza e controllo sull’operato dell’eventuale delegato in caso di attività pericolose. Il principio è già affermato in una fattispecie sovrapponibile, richiamata per la responsabilità del sindaco a conoscenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.

Quanto alla delega di funzioni, i doveri richiamati non possono essere elusi mediante un affidamento alla competenza tecnica di un terzo, tra cui lo stesso esecutore dei fuochi, quando difettino in capo a questi specifiche competenze in materia di sicurezza; la delega, peraltro, non esime il delegante dalla vigilanza. La Corte territoriale, premessa la sussistenza degli obblighi in capo al sindaco, ha individuato a monte un difetto di organizzazione e procedimentalizzazione: la zona prescelta era inidonea per la presenza di vegetazione secca e non completamente bonificata, e lo spettacolo è stato eseguito in presenza di forte vento.

Infine, il sesto motivo non si confronta con l’apparato motivazionale. I giudici di merito hanno valorizzato il concreto rilevante pericolo arrecato all’incolumità pubblica e l’entità dell’intervento necessario per fronteggiare l’emergenza; la pena è stata determinata nel minimo edittale, con riduzione di un terzo per le attenuanti generiche, nella formulazione applicabile ratione temporis perché più favorevole. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 423-bis c.p.

Tutte le 19 sentenze sull'art. 423-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *