Contiguità al sodalizio e frequentazioni ambigue integrano la colpa grave ostativa (Cass. pen. Sez. IV n. 31324 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa della colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen. non esige che la condotta del richiedente integri gli estremi di un reato, né una partecipazione al sodalizio criminale. È sufficiente una condotta percepibile come indice di contiguità al sodalizio, estrinsecatasi in consapevoli frequentazioni ambigue, valutata ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, al fine di stabilire se abbia ingenerato, pur in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito. La colpa rilevante non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva, desumibile da una condotta contrastante con precetti normativi ovvero macroscopicamente negligente o imprudente, secondo il parametro della comune esperienza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di equo indennizzo per la detenzione subita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen. Formatosi il c.d. giudicato cautelare sulla custodia in carcere, l’istante era stato poi assolto con doppia conforme irrevocabile per non aver commesso il fatto.
La Corte d’appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, aveva rigettato l’istanza, ravvisando una condotta gravemente colposa e sinergica rispetto all’intervento dell’autorità. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche in termini di travisamento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La doglianza muove da un presupposto errato: per integrare la condizione ostativa, secondo il ricorrente, la contiguità al sodalizio dovrebbe sostanziarsi in una condotta di partecipazione ovvero in un concorso in reati riconducibili all’associazione. Così argomentando, la difesa opera una indebita commistione tra gli aspetti penalistici e quelli riparatori.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, occorre valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante e con iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto al processo di merito. Non si tratta di verificare se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
Ne deriva un preciso approccio metodologico: occorre muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini della condizione ostativa e del suo collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità. La motivazione del giudice di merito, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Nel caso concreto la condotta ritenuta ostativa è caratterizzata dalla consapevole contiguità al sodalizio, estrinsecatasi in consapevoli frequentazioni ambigue e, per esso, tramite la frequentazione con il soggetto di vertice. Il ricorrente non si è confrontato con il principio per cui integra la colpa grave il comportamento di chi, nei reati associativi, tenga condotte percepibili come indicative di contiguità, mantenendo frequentazioni ambigue tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. Rileva inoltre l’assenza di assoluta necessità di tali frequentazioni.
Il Collegio aggiunge il profilo di estrinseca aspecificità della doglianza, con cui il ricorrente vorrebbe sostituirsi ai giudici di merito nell’interpretazione degli elementi emersi dalle intercettazioni, in particolare quanto alla ritenuta attività di rendicontazione in favore del vertice dell’associazione. Manca il confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il giudice della riparazione ha poi richiamato la nozione oggettiva di colpa, che non si identifica con la colpa penale. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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