Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confrontarsi (Cass. pen. Sez. 7 n. 1462 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i medesimi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi indicanti specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso, venendo meno la funzione per la quale è previsto. La motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche, se priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 309,00 di multa per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, ai sensi degli artt. 110, 56 e 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen..
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo quattro motivi: l’erronea interpretazione del concetto di privata dimora con conseguente omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 614 o 624 cod. pen.; il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del delitto; il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la violazione di legge per l’illegittimità della pena, non essendo stata applicata la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. In particolare, i primi due motivi non si confrontavano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, che aveva già evidenziato le ragioni della sussistenza della penale responsabilità e l’impossibilità di riqualificare il reato, limitandosi a reiterare le critiche già espresse contro la sentenza di primo grado.
Richiamando il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato, da realizzarsi, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., mediante l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato.
La Corte ha altresì qualificato inammissibile il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la motivazione del giudice di secondo grado rappresentava e giustificava le ragioni del diniego, senza vizi logici e in modo coerente con le emergenze processuali, risultando pertanto insindacabile. Ha, infine, ritenuto infondata la doglianza sulla mancata riduzione di un terzo della pena, evidenziando come tale riduzione fosse stata effettivamente applicata, come desumibile direttamente dal dispositivo della sentenza di primo grado.
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Nota della Redazione
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