Omicidio stradale: attenuante della concausa e colpa del conducente (Cass. pen. Sez. IV n. 38518 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. non è ravvisabile quando il fattore invocato come concausa coincida con la stessa condotta colposa del conducente. Il fattore che integra la colpa dell’agente rientra nell’area di rischio che il conducente è tenuto a governare e determina un mero concorso apparente di cause, trattandosi di accadimento prevedibile, demandato dal legislatore al suo controllo attraverso specifiche regole di condotta. L’attenuante opera solo in presenza di fattori ulteriori — riconducibili alla vittima, a terzi, a cause naturali o ad animali — diversi da quelli di per sé sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore. Restano esclusi dal perimetro dell’attenuante i fattori che integrano il caso fortuito o la forza maggiore ex art. 45 cod. pen. e quelli che interrompono il nesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco per il delitto di omicidio stradale, riconoscendo l’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., revocando l’interdizione dai pubblici uffici e sostituendo alla revoca della patente la sospensione della patente di guida. Nel resto la decisione è stata confermata.

L’incidente si è verificato in un centro urbano, su strada con limite di 50 km/h, con fondo bagnato per pioggia. L’autocarro condotto dall’imputato, in avvicinamento a un attraversamento pedonale segnalato, ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce, cagionandone la morte. Il cronotachigrafo ha registrato, all’inizio della frenata, una velocità di 65 km/h. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha un orizzonte circoscritto: il giudice non può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti né a una rivalutazione delle prove, apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003. La sentenza deve essere logica rispetto a sé stessa, cioè rispetto agli atti processuali citati.

Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno verificato la rilevanza eziologica della condotta sul piano fenomenico e individuato le regole cautelari violate: l’art. 142 cod. strad. per la velocità superiore al limite, l’art. 141, comma 3, cod. strad. per l’andatura non commisurata alle circostanze e l’art. 191 cod. strad. per la mancata precedenza al pedone. Hanno inoltre accertato la concretizzazione del rischio e l’idoneità del comportamento alternativo lecito a scongiurare l’evento.

La tesi difensiva dell’inevitabilità dell’impatto è stata confutata: il giudizio controfattuale va svolto ex ante, non con riferimento al momento dell’impatto, quando l’imputato era già in colpa. Le condizioni concrete imponevano una velocità anche inferiore al limite, sì da consentire al pedone di completare l’attraversamento o di arrestare il mezzo in tempo utile. L’attraversamento non è stato repentino, essendo avvenuto sulle strisce e in prossimità della linea di mezzeria.

Il terzo motivo è del pari aspecifico. Il Collegio richiama la sentenza Sez. IV n. 20369 del 15/01/2025, che ha escluso dall’attenuante i fattori integranti la colpa del conducente: concausa non può essere il fattore che determina la colpa dell’agente, perché rientra nell’area di rischio che costui deve governare. Si determina solo un concorso apparente di cause. L’attenuante richiede fattori diversi, estranei alla condotta colposa. Nel caso concreto l’investimento è avvenuto sulle strisce, in prossimità della linea continua, il che esclude un attraversamento repentino.

Infine, la Corte ritiene adeguato l’onere motivazionale sulla dosimetria della pena e della sanzione accessoria. Il giudice deve applicare i criteri dell’art. 133 cod. pen., modulando la pena in base al disvalore del fatto e alla personalità del responsabile, secondo il principio di proporzione richiamato dall’art. 49, comma 3, Carta di Nizza. La motivazione ha richiamato la gravità dell’evento e dei profili di colpa, nonché lo specifico lavoro svolto dall’imputato nel settore dell’autotrasporto, che ha reso il suo grado di colpa più pregnante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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