Continuazione in executio: onere di allegazione sul condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 23233 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., esige un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. Non basta valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato. La condizione di tossicodipendenza, in assenza degli altri indici sintomatici, non rileva ai fini della continuazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 5 novembre 2025, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze definitive emesse nei confronti del condannato per furto e ricettazione. Nel resto ha respinto la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine ad altri cinque titoli irrevocabili.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione. La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta la valutazione degli indici del medesimo disegno criminoso operata dal giudice dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva la Corte, non è consentito in sede di legittimità perché introduce una doglianza versata in fatto: il ricorrente chiede la rivalutazione di elementi già considerati dal giudice dell’esecuzione, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo.

Nel merito, il motivo è anche manifestamente infondato: il denunciato difetto di motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che si tratta di condotte diverse — violazione in tema di stupefacenti, reati contro il patrimonio, evasione — del tutto prive di collegamento reciproco, distanti temporalmente e caratterizzate da un diverso modus operandi.

La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo. Non basta valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea, secondo il principio affermato da Sez. U n. 28659 del 2017.

Grava inoltre sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, poiché tali indici sono sintomatici non di un progetto criminoso unitario, ma di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (così Sez. I n. 35806 del 2016).

La Corte esclude che la prova del medesimo disegno criminoso sia stata negata con motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Quanto alla tossicodipendenza, essa è risalente a parte del periodo in esame e, in ogni caso, in assenza degli altri indici sintomatici, non può rilevare ai fini prospettati. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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