Sequestro informatico probatorio tra proporzionalità genetica ed esecuzione (Cass. pen. Sez. II n. 46 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, per consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Il controllo del giudice del riesame si concentra sul provvedimento genetico; eventuali eccessi nell’apprensione materiale dei dati attengono alla fase esecutiva. La doglianza che lamenti in modo generico la presenza di dati riservati nella copia forense, senza indicare quali siano, è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva disposto perquisizioni — degli studi professionali, personale e informatica — e il sequestro probatorio di documentazione, anche digitale, ritenuta utile alle indagini, oltre al prospetto delle turnazioni di reparto di un triennio.

L’indagato è sottoposto a indagini per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. e 55-quinquies d.lgs. 165/2001. Il difensore ricorre per cassazione deducendo, con motivo unico, la violazione di legge processuale in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.: il decreto sarebbe illegittimo perché onnicomprensivo, privo dell’indicazione delle specifiche informazioni di ricerca, dei criteri di selezione e della giustificazione della perimetrazione temporale. Il Tribunale avrebbe inoltre escluso la valutazione di proporzionalità e spostato a un momento successivo all’esecuzione il giudizio sul provvedimento genetico.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato richiamato in Sez. 6 n. 17312 del 15.02.2024, Corsico, Rv. 286358-03: il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, gli specifici criteri di selezione e perimetrazione dei dati. Questo onere garantisce la valutazione di proporzionalità e adeguatezza sia in fase genetica sia in fase esecutiva.

Dall’esame dell’ordinanza impugnata e del decreto del Pubblico Ministero non emergono violazioni di tali principi. Il Tribunale del riesame ha analizzato le caratteristiche concrete del provvedimento, evidenziando che in esso sono indicati gli elementi indiziari delle ipotesi di reato, i beni ricercandi e l’oggetto del sequestro, circoscritto alla documentazione afferente l’attività extramoenia svolta in concomitanza con quella pubblica.

Il Pubblico Ministero ha inoltre delimitato l’ambito attraverso l’indicazione dei reati, del momento consumativo e del periodo temporale delle turnazioni necessarie al riscontro. Il provvedimento risulta quindi centrato sul rapporto tra beni ricercandi con finalità probatorie e reati oggetto di indagine, non configurandosi un mero sequestro esplorativo.

Gli eventuali eccessi del personale delegato all’esecuzione riguardano la successiva fase esecutiva della perquisizione e del sequestro, distinta dalla correttezza del provvedimento genetico. Quanto alla doglianza sui dati riservati contenuti nella copia forense, il ricorrente non può limitarsi a lamentarla genericamente, ma deve indicare in dettaglio di quali dati si tratti e chiederne la restituzione, l’estrapolazione o la cancellazione.

La Corte rileva infine la genericità del ricorso anche sotto il profilo della mancata contestazione dei presupposti circa la configurabilità dei fatti-reato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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