Sequestro preventivo, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. IV n. 10316 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Resta invece esclusa la deducibilità dei vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, separatamente previsti dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che non integrano la violazione di legge richiamata dagli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, acquirente di un’autovettura di ingente valore, ha rivendicato la qualifica di terzo in buona fede nell’ambito di un procedimento per narcotraffico e di una collaterale attività di acquisto e rivendita di veicoli di provenienza criminosa. Il sequestro preventivo del bene, disposto nell’ambito dell’attività della società coinvolta, aveva colpito il mezzo dopo che il precedente intestatario vi aveva trasferito la proprietà.

Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello, ritenendo la buona fede meramente asserita e valorizzando l’incongruità dell’operazione commerciale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con particolare riguardo ai presupposti della confisca allargata e all’operare della presunzione di illecita accumulazione nei confronti del terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il perimetro del sindacato di legittimità. Il ricorso contro le ordinanze cautelari reali è ammesso, per consolidato orientamento, solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali, che rendono l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Il Collegio richiama i precedenti che hanno definito tale assetto, tra cui Sez. Un. n. 25932 del 29.05.2008 e Sez. 2 n. 49739 del 10.10.2023, ribadendo che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non è deducibile in sede cautelare reale.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il ricorrente, pur deducendo erronea applicazione di legge e apparenza della motivazione, ha in realtà attaccato il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali. Lo stesso ricorso ha espressamente invocato il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., nonostante il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen..

Quanto alla lamentata inesistenza o apparenza della motivazione, la Corte esclude che essa possa configurarsi nel caso concreto. Solo l’assenza grafica della motivazione o la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tale da rendere incomprensibile l’iter logico del giudice, si traduce in violazione di legge. Nel caso di specie il provvedimento impugnato espone ragioni che la difesa stessa ha potuto censurare nel merito, il che conferma la non deducibilità del vizio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, secondo il principio espresso da Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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