Continuazione in executio: reato più grave con pena inflitta nel dispositivo (Cass. pen. Sez. I n. 9564 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta” quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza. Il giudice dell’esecuzione deve rispettare il giudicato, senza procedere a una personale valutazione della gravità del reato, che potrebbe contrastare il giudizio già espresso dai giudici di merito. È pertanto inibita ogni correzione del calcolo della pena operato dal giudice della cognizione, ivi compreso il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, ove tale eventuale errore avrebbe dovuto essere fatto valere con l’impugnazione. Il principio si salda con quello espresso dalle Sezioni Unite n. 7029 del 2023, secondo cui la “violazione più grave” è identificata dalla pena concretamente applicata nel dispositivo.
Il Fatto
Due condannati, con separati ricorsi di identico contenuto, impugnano l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di patteggiamento divenute irrevocabili. Il giudice ha individuato il reato più grave in quello sanzionato con la pena più elevata, ne ha ricalcolato la pena complessiva e ha aggiunto gli aumenti per i reati satelliti. Entrambi i ricorrenti censurano la violazione di legge nell’individuazione del reato più grave.
La tesi dei ricorrenti è che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ridurre di un terzo la pena-base del reato ritenuto più grave, per effetto delle attenuanti generiche concesse in assenza di aggravanti contestate, così da invertire il rapporto di gravità tra i due reati. La questione arriva in Cassazione per la pretesa illegittimità del bilanciamento operato dal giudice della cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che individua la violazione più grave in quella per cui è stata inflitta la pena più elevata. Il giudice dell’esecuzione non può sostituire alla valutazione già compiuta dal giudice di merito una propria autonoma considerazione della gravità. Il riferimento è alla sentenza Sez. U n. 7029 del 28/09/2023, che ancora la nozione di pena più grave a quella concretamente irrogata nel dispositivo.
Su questa base il giudice dell’esecuzione ha correttamente preso atto del dispositivo della sentenza di patteggiamento che ha applicato a ciascun ricorrente pene superiori a quella irrogata per il reato più grave giudicato con la seconda sentenza, calcolata al netto delle riduzioni. L’individuazione del reato più grave risulta conforme alla norma e al principio richiamato.
La Corte confuta poi la tesi dei ricorrenti sotto un triplice profilo. Anzitutto, accoglierla imporrebbe al giudice dell’esecuzione di correggere un presunto errore del giudice della cognizione: correzione inammissibile, poiché quell’eventuale errore andava eliminato con l’impugnazione, tanto più che la sentenza, emessa con il rito del patteggiamento, ha applicato la volontà manifestata dalle parti. In secondo luogo, i ricorrenti pretenderebbero di imporre la riduzione per le attenuanti nella sua massima estensione, senza indicarne la ragione, mentre la riduzione avrebbe potuto essere limitata anche a un solo giorno.
La ragione decisiva è però l’insussistenza del presunto errore. Non vi è stato alcun bilanciamento illegale, perché le aggravanti con cui operare il bilanciamento esistevano: si tratta dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1), L. Fall., derivante dal concorso di più reati commessi nell’ambito del medesimo fallimento. Per il ricorrente al quale non era contestato il capo ritenuto più grave, il reato-base va individuato nel capo in cui erano contestate le aggravanti di cui all’art. 219, comma 1, L. Fall. e all’art. 219, comma 2, n. 1), L. Fall.: il bilanciamento con le attenuanti generiche è stato quindi corretto. In caso di pluralità di reati nell’ambito dello stesso fallimento, la giurisprudenza di legittimità applica non l’art. 81, comma 2, cod. pen., bensì la norma speciale fallimentare, qualificata come aggravante soggetta al regime di bilanciamento. I ricorsi sono pertanto infondati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Nota della Redazione
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