Deposito atti informatici e reclamo ex art 35-bis Ord pen (Cass. pen. Sez. I n. 9565 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo con cui il detenuto denuncia il rifiuto del direttore del carcere di ricevere atti su supporto informatico non introduce alcun diritto soggettivo, perché la presentazione in tale forma costituisce solo una modalità alternativa rispetto a quella ordinaria cartacea o alla dichiarazione verbale. L’art. 123 cod. proc. pen. riguarda soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all’imputato detenuto nell’ambito del procedimento, non ogni corrispondenza con l’autorità giudiziaria. Ne consegue che il reclamo è inammissibile e che il magistrato di sorveglianza può dichiararlo de plano, senza fissare l’udienza, perché l’art. 35-bis Ord. pen. impone il contraddittorio salvo il caso di manifesta inammissibilità.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al trattamento penitenziario dell’art. 41-bis Ord. pen. proponeva reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza di Novara, lamentando che un CD-Rom allegato alla sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fosse stato inoltrato al Tribunale di Udine e che non fosse stato eseguito un provvedimento assunto dallo stesso magistrato il 30 marzo 2021.
Il magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo con decreto del 07 giugno 2021, qualificandolo come reclamo non giurisdizionale ai sensi dell’art. 35 Ord. pen. e rilevando che il proprio atto del 30 marzo 2021 era un mero verbale di restituzione dei CD, privo di contenuto statutorio e non eseguibile coattivamente. Il detenuto impugnava il decreto in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 123 e 666 cod. proc. pen. e 35-bis Ord. pen., per essere stato deciso de plano un reclamo concernente un diritto soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso non si confronta con il contenuto reale del provvedimento impugnato, al quale attribuisce valenza e significato diversi. Il magistrato di sorveglianza aveva precisato di non aver mai adottato provvedimenti impositivi sul supporto informatico diretto al Tribunale di Udine: aveva ricevuto in busta chiusa alcuni CD, asseritamente contenenti reclami, e ne aveva disposto la restituzione per l’irritualità dell’invio. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e privo di specificità.
Sul punto processuale, la dedotta violazione dell’art. 35-bis Ord. pen. è giudicata manifestamente infondata. La norma impone la fissazione dell’udienza salvo il caso di manifesta inammissibilità della richiesta, sicché il magistrato di sorveglianza esercita legittimamente una previa valutazione di ammissibilità e può dichiarare de plano l’inammissibilità.
Nel merito, la Corte esclude che il detenuto sia titolare di un diritto soggettivo al deposito di atti su supporto informatico. L’art. 123 cod. proc. pen. riconosce il diritto di presentare, con atto ricevuto dal direttore del carcere, solo impugnazioni, dichiarazioni e richieste dirette all’autorità competente, non qualunque comunicazione: il direttore deve poter verificare il contenuto dell’atto e può respingere il deposito se esso non rispetta tale limite, verificazione che la presentazione su supporto informatico può non consentire. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 42151 del 16.11.2010, Rv. 248825.
Il possibile rifiuto del direttore non impedisce al detenuto di presentare la medesima istanza in forma cartacea o con dichiarazione verbale: incide solo su una modalità di esercizio del diritto, senza compromettere il diritto di difesa. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.