Preclusione rebus sic stantibus nel sequestro probatorio e prova dei nova (Cass. pen. Sez. 6 n. 2419 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, opera una preclusione rebus sic stantibus, similmente a quanto avviene per le misure cautelari personali, in forza della quale il c.d. giudicato cautelare va inteso come una preclusione endoprocessuale che opera esclusivamente allo stato degli atti e con riguardo alle sole questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche in relazione a quelle solo deducibili. L’annullamento di un decreto di sequestro probatorio disposto in sede di riesame per carente indicazione delle esigenze di prova produce un limitato effetto preclusivo, che non impedisce l’adozione di un nuovo decreto da parte del pubblico ministero, qualora intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. La preclusione da c.d. litispendenza cautelare postula, inoltre, che le due iniziative cautelari promosse dallo stesso ufficio di Procura siano effettivamente sovrapponibili nei loro contenuti e che sia pendente, nel diverso procedimento, il giudizio di appello, non anche quello di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del riesame proposto dalla difesa dell’indagata, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, avente ad oggetto dispositivi telematici e corrispondenza della stessa, in relazione al reato di calunnia aggravata dall’agevolazione mafiosa. Il provvedimento annullato rieditava un pregresso decreto di sequestro, relativo ai medesimi beni, già annullato dal Tribunale del riesame per carenza motivazionale sul rapporto di pertinenzialità e sui canoni di adeguatezza e proporzionalità.
Avverso il secondo decreto di sequestro, il Tribunale aveva rilevato la violazione del ne bis in idem, ritenendo i due provvedimenti sovrapponibili sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il secondo decreto era stato adottato sulla base di elementi probatori diversi e nuovi, acquisiti successivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso del pubblico ministero sollevata dalla difesa per omessa notifica, richiamando il principio per cui l’inosservanza dell’obbligo di notifica alle parti private dell’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità dell’impugnazione né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la nozione di giudicato cautelare a partire dai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 26 del 1994 e dalla successiva giurisprudenza nomofilattica. In particolare, le Sezioni Unite Donelli hanno precisato che la decisione sull’appello cautelare ha efficacia preclusiva rebus sic stantibus in relazione alle questioni dedotte, non anche per quelle solo deducibili, con la conseguenza che le questioni restano precluse in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto.
La Corte ha inoltre richiamato i principi in tema di litispendenza cautelare, evidenziando come la giurisprudenza successiva, culminata nelle Sezioni Unite Testini, abbia rimesso all’organo di accusa la facoltà di scelta tra il riversamento dei nova nel procedimento impugnatorio e la proposizione di una nuova richiesta cautelare, essendo tale alternatività intesa a scongiurare una potenziale interferenza tra procedimenti.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse fatto corretta applicazione delle regole sul divieto di bis in idem. L’ordinanza impugnata aveva dato atto dell’avvenuta integrazione motivazionale del secondo decreto con la indicazione del contenuto delle telefonate intercettate, solo richiamate in precedenza, nonché con il riferimento a conversazioni captate in epoca prossima all’adozione del primo sequestro ma acquisite successivamente da altro procedimento. Alla luce di tali contenuti inediti, non poteva sostenersi che il secondo decreto fosse meramente riproduttivo del precedente.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di una situazione di litispendenza cautelare, rilevando che gli elementi probatori nuovi erano stati prodotti esclusivamente nel presente procedimento e che la preclusione postula la pendenza del giudizio di appello nel diverso procedimento, non anche di quello di legittimità, attesi i limiti cognitivi che connotano la giurisdizione della Corte di cassazione. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
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