Inammissibile il ricorso per genericità dei motivi e manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. VII n. 20818 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è generico, e dunque inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica, difettando la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra l’istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, operando il primo sul piano della riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso e connotando la seconda la strumentalità di un reato rispetto a un altro. Il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici si configura anche quando l’invasione riguardi un bene in disuso, purché permanga l’esercizio della signoria altrui sul fondo.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 settembre 2025 della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorso articola tre motivi: il primo contesta la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, per asserita mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo; il secondo deduce l’incompatibilità tra continuazione e circostanza aggravante del nesso teleologico; il terzo censura la condanna al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è generico. Esso si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con logica motivazione, dal giudice del gravame, e non risultano pertanto specifici (v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).

La mancanza di specificità, dalla quale a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La Corte di merito aveva ritenuto che l’illecito si fosse realizzato in tutti i suoi elementi, stante l’invasione da parte dell’imputato di un terreno parzialmente recintato per un lasso di tempo prolungato, nella piena consapevolezza dell’altruità del fondo.

Quanto alla deduzione difensiva secondo cui mancherebbe la relazione di stabile godimento tra proprietario e fondo, in disuso da quattro anni, con conseguente non arbitrarietà dell’invasione, la Corte osserva che essa non trova riscontro nella situazione di fatto, poiché la proprietaria e l’utilizzatore del fondo continuavano ad esercitare la signoria sul bene, che appariva, seppur parzialmente, recintato. Né la tesi trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il reato si configura persino nell’ipotesi, estrema e inconferente nel caso di specie, di invasione abusiva di un edificio abbandonato (Corte cost., sent. n. 28/2024).

Il secondo motivo afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo la prima sul piano della riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso ed essendo la seconda connotata dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (ex multis Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano, Rv. 253901-01).

Anche il terzo motivo, relativo alla condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente dai dedotti vizi, risultando pertanto aspecifico. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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