Retrodatazione termini cautelari automatica per fatti in continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 13334 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di emissione, nello stesso procedimento, di più ordinanze che dispongono nei confronti dell’imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente alla prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, senza che rilevi la possibilità di desumere dagli atti, al momento della prima ordinanza, gli elementi idonei a giustificare le successive. Solo quando le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la retrodatazione opera se al momento della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. Il ricorso del pubblico ministero che si limiti a contestare in modo generico la medesimezza del procedimento e l’esistenza del vincolo della continuazione, senza indicare gli atti di indagine e gli elementi di novità, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla richiesta di riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia in carcere per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per alcuni reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ordinandone l’immediata scarcerazione.

Il Tribunale ha rilevato il decorso del termine massimo di custodia cautelare, operando la retrodatazione ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sul presupposto dell’identità del procedimento e della sussistenza del vincolo della continuazione tra le condotte oggetto delle due ordinanze. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità. Il pubblico ministero ha dedotto l’errata applicazione di norme processuali e il vizio di motivazione, contestando la differenza dei procedimenti e l’insussistenza del vincolo della continuazione, ma senza alcun riferimento preciso agli atti di indagine.

Il Collegio richiama il principio consolidato della sentenza Sezioni Unite n. 14535 del 2006 (Librato), secondo cui, in caso di più ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti legati da connessione, la retrodatazione opera automaticamente, senza la verifica della desumibilità degli indizi al momento della prima ordinanza. Il Tribunale ha applicato correttamente tale regola, sottolineando l’identità del sodalizio, l’omogeneità dei reati fine, l’identità dei concorrenti e la medesimezza del contesto spazio-temporale.

Il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo del tutto generico, la differenza dei procedimenti, l’insussistenza del vincolo della continuazione e la non desumibilità degli elementi indiziari, omettendo di allegare gli elementi da cui ricavare tali asserzioni. Il ricorso si pone, così, in termini di mero dissenso rispetto alla ricostruzione del Tribunale, disgiunto da una reale analisi critica della motivazione.

Ne consegue l’inidoneità del ricorso a costituire valido mezzo di critica dell’ordinanza impugnata. Non vi è luogo a condanna alle spese, trattandosi di ricorso proposto dalla sola parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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