Continuazione per gruppi di reati e onere di allegazione del ricorrente (Cass. pen. Sez. VII n. 35254 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se il medesimo disegno criminoso possa essere riconosciuto con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. L’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Lo stato di tossicodipendenza, di per sé, non comprova l’unicità del disegno criminoso, ove manchi l’indicazione della correlazione temporale tra tale stato e i reati accertati nelle sentenze di condanna.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al Giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze di condanna, alcune emesse dal Tribunale di Latina, altre dalla Corte d’appello di Roma, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, commessi in un arco temporale di circa dieci anni.

Il Tribunale di Latina, nella qualità, ha rigettato l’istanza. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione dello stato di tossicodipendenza e la mancanza di motivazione sul riconoscimento della continuazione parziale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze sono manifestamente infondate perché non si confrontano con la precisa motivazione del Giudice dell’esecuzione. Questi, sulla scorta dell’analisi delle risultanze dei processi di cognizione, aveva evidenziato che le sentenze in materia di stupefacenti differiscono quanto a modalità esecutive e natura della sostanza, essendo state poste in essere in periodi temporali differenti; e che quelle relative ai reati contro il patrimonio riguardano fatti molto diversi tra loro, commessi con modalità differenti e in località diverse.

Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte ha osservato che il Giudice dell’esecuzione lo ha adeguatamente valutato, ritenendolo inidoneo a comprovare, da solo, l’unicità del medesimo disegno criminoso, anche in considerazione della mancata indicazione della correlazione temporale tra lo stato di tossicodipendenza e i reati accertati nelle sentenze di condanna.

Sulla doglianza concernente la continuazione parziale, la Corte ha rilevato che essa, benché non fosse oggetto dell’originaria istanza, è stata comunque analizzata dal Giudice dell’esecuzione, che ha dato conto dell’assenza di indici significativi della continuazione con specifico riferimento ai reati in materia di stupefacenti e a quelli contro il patrimonio.

La Corte ha poi richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01, secondo cui l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale.

Ha precisato che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Nel caso di specie la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice di merito, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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