Intercettazioni per traffico illecito di rifiuti e regime speciale: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 7441 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, la previsione dell’art. 1 del decreto legge n. 105 del 2023, convertito dalla legge n. 137 del 2023, che estende al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. il regime speciale dell’art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991, ha natura di norma interpretativa ed è pertanto applicabile anche ai procedimenti in corso. Il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opera per i risultati delle captazioni relativi a reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per cui l’autorizzazione era stata disposta, dovendosi privilegiare il fatto storico e il contenuto della notizia di reato, non il dato formale del numero di procedimento. Nei termini ristretti del riesame la consegna dei supporti poco prima dell’udienza non integra violazione del diritto di difesa, se autorizzata tempestivamente.

Il Fatto

Il ricorrente, gravemente indiziato di essere promotore di un’associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti, oltre che di interposizione fittizia e riciclaggio, si vedeva applicare dal G.I.P. la misura degli arresti domiciliari. Contestati, in particolare, il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. e due episodi del reato fine ex art. 452-quaterdecies cod. pen.

Il Tribunale del Riesame confermava l’ordinanza genetica. La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattordici motivi, tra cui l’omesso accesso ai risultati delle intercettazioni, l’asserita inutilizzabilità delle captazioni disposte nell’originario procedimento, la questione di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta sulle intercettazioni, l’inutilizzabilità delle consulenze tecniche e il difetto di gravi indizi nonché di esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che il difensore, il giorno dopo l’esecuzione della misura, ha chiesto l’accesso; il P.M. ha autorizzato il giorno seguente e i supporti sono stati consegnati tre giorni prima dell’udienza di riesame. La scansione procedimentale non integra alcun vizio processuale, poiché i tempi stringenti del riesame, fissati a pena di inefficacia della misura, impongono letture accelerate e la consegna è comunque avvenuta in tempo utile per l’esercizio del diritto di difesa.

Sulle captazioni, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 51 del 2019 (ricorrente Cavallo): il divieto dell’art. 270 cod. proc. pen. non opera per gli esiti relativi ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., purché rientrino nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen. I due procedimenti, quello avviato a Frosinone e quello incardinato a Roma, traggono origine dal medesimo fatto storico e dalla stessa notizia di reato; la diversa numerazione dipende dalla sopravvenuta competenza distrettuale. Il Tribunale ha inoltre operato la prova di resistenza, fondando il quadro indiziario su ulteriori elementi autonomi.

Quanto alla disciplina sopravvenuta, l’art. 1 del decreto legge n. 105 del 2023, estendendo il regime speciale al delitto ambientale, si applica anche ai procedimenti in corso. La Corte condivide la qualificazione della norma come interpretativa, quindi retroattiva. La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per manifesta infondatezza: l’estensione trova giustificazione nella riforma dell’art. 9 Cost. del 2022, che ha attribuito rilievo costituzionale alla tutela dell’ambiente.

Le consulenze tecniche non generano inutilizzabilità: l’estrazione di dati da supporti informatici non è accertamento tecnico irripetibile, e il campionamento dei rifiuti è qualificabile come rilievo e non come accertamento, salvo che la refertazione richieda competenze specifiche. Infondate le censure sul difetto di proroga delle indagini, essendo operante la sospensione dei termini per l’emergenza sanitaria.

Il controllo di legittimità sui gravi indizi resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni e dell’assenza di illogicità evidenti, senza poter sostituire la valutazione di merito. Il giudizio sulle esigenze cautelari appare immune da censure: la serialità delle condotte e la loro continuità, cessate solo per il sequestro del sito, fondano l’attualità del pericolo di reiterazione, non equiparabile all’imminenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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