Reato continuato e prova del medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 35250 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reato continuato, il riconoscimento dell’unicità del medesimo disegno criminoso non può fondarsi sul solo dato della vicinanza temporale tra i fatti. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a indicare gli indici rivelatori dell’unicità del programma delittuoso, verificando l’omogeneità delle modalità esecutive e l’eventuale riconducibilità dei reati al medesimo contesto associativo. È manifestamente infondata, e come tale inammissibile, la doglianza che si limiti a valorizzare la sola prossimità cronologica e l’identità della zona di operatività, senza dimostrare la sussistenza di un collegamento sostanziale tra le condotte oggetto di distinte sentenze.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati oggetto di tre sentenze riportate nel certificato del casellario giudiziale: una condanna per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi in un arco di pochi giorni dell’ottobre 2016; una condanna per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991 per fatti commessi da aprile a luglio 2016; una ulteriore condanna per estorsione, con la medesima aggravante, per fatti commessi dal luglio 2016 al dicembre 2018.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta, ravvisando l’unicità del disegno criminoso solo tra le sentenze relative ai fatti estorsivi e negandola, invece, rispetto alla sentenza concernente lo spaccio di stupefacenti. Il ricorrente impugnava quindi l’ordinanza davanti alla Cassazione, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione anche con riferimento alla sentenza sub 5.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla censura secondo cui il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato ad affermare, in modo assertivo, che il reato di spaccio fosse sintomatico di una particolare inclinazione criminale, senza spiegarne le ragioni. Il ricorrente sosteneva inoltre che il Giudice dell’esecuzione avesse omesso di valutare la riconducibilità dei fatti al programma delittuoso del clan, nel cui ambito era maturata la condanna per la partecipazione associativa, unitamente all’identità della zona di operatività e all’omogeneità soggettiva degli imputati.

La Corte ritiene le doglianze manifestamente infondate. L’ordinanza impugnata ha dato conto degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso tra le due sentenze estorsive, valorizzando l’analogia delle modalità esecutive e il ravvicinato spazio temporale di commissione. Ha invece escluso che il solo elemento temporale potesse rilevare ai fini del riconoscimento della continuazione anche rispetto ai fatti di cui alla sentenza sub 5, concernenti episodi di spaccio contestati come commessi nell’arco di cinque giorni.

La motivazione richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui la vicinanza temporale dei reati non è elemento sufficiente per il riconoscimento della continuazione, e valorizza l’estemporaneità dei fatti oggetto della sentenza sub 5. Sul punto il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza di collegamenti con il programma delittuoso del clan, rilevando che i reati sub 5 hanno riguardato episodi di spaccio non aggravati ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991 e che le due sentenze estorsive non contengono contestazioni relative agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutata l’assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

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