Rapina e furto con strappo: il discrimen nella direzione della violenza (Cass. pen. Sez. VII n. 41262 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di rapina, e non quello di furto con strappo, la condotta in cui la violenza sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa, e non lo strappo, il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. Ricorre invece il furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via indiretta verso chi la detiene. In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono deducibili con riferimento alle questioni di diritto, nemmeno quando la soluzione del giudice di merito sia giuridicamente errata, dovendosi in tal caso denunciare la violazione di legge. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato con l’assenza di elementi positivi e con la valorizzazione dei soli precedenti penali.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per rapina, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze in data 19.05.2025. Secondo la ricostruzione della persona offesa, l’imputato aveva esercitato violenza non solo sulla borsetta di cui intendeva appropriarsi, ma anche sulla vittima, che teneva l’oggetto a tracolla e veniva spinta a terra.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di tentato furto con strappo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, è dichiarato in parte non consentito e per altra parte manifestamente infondato. La Sezione VII richiama il principio della composizione più autorevole della Corte secondo cui i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto: non solo quando la soluzione del giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo in tale ipotesi necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020).

Nel merito, la censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha configurato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 628, primo comma, cod. pen., poiché dalla attendibile ricostruzione della persona offesa emergeva che l’imputato aveva esercitato violenza non solo sulla borsetta, ma anche sulla vittima, spinta a terra mentre teneva l’oggetto a tracolla.

Il collegio di merito ha quindi fatto buon governo dei consolidati principi in materia di discrimen tra rapina e furto con strappo. Integra il furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene. Ricorre invece il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. La Corte richiama, in proposito, Sez. II n. 16899 del 2019 e Sez. II n. 2553 del 19.12.2014.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte d’appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivi valutabili — l’ammissione dell’addebito era circostanza irrilevante alla luce dell’arresto in flagranza — e la presenza di gravi e specifici precedenti penali. La Sezione richiama l’indirizzo secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo (Sez. III n. 24128 del 18.03.2021; Sez. I n. 39566 del 16.02.2017; Sez. III n. 44071 del 25.09.2014), potendosi valorizzare anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *