Il proiettile incamiciato è munizione da guerra e l’abrasione integra ricettazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4414 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proiettile munito di incamiciatura ha effetto perforante e rientra, pertanto, tra le munizioni da guerra, indipendentemente dal suo calibro, poiché l’adozione di detta caratteristica conferisce all’arma un’aggressività non compatibile con gli scopi meramente difensivi delle armi comuni da sparo. Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma dei contrassegni identificativi, essendo chiaramente finalizzata a impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la relativa censura è inammissibile in sede di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di Appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Verona, aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra “incamiciate” o “full metal jacket”, detenzione e porto abusivo di una pistola semiautomatica clandestina con matricola abrasa e ricettazione della stessa, riducendo la pena.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: la contestazione della natura di munizioni da guerra dei proiettili cal. 7.65 “full metal jacket”; la violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo che l’arma fosse stata acquistata per difesa personale; il vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In riferimento al primo motivo, ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il proiettile incamiciato, avendo effetto perforante, rientra tra le munizioni da guerra a prescindere dal calibro, in quanto l’incamiciatura conferisce all’arma un’aggressività incompatibile con gli usi difensivi delle armi comuni.
Quanto al secondo motivo, concernente l’elemento soggettivo della ricettazione, la Corte ha evidenziato come il possesso di un’arma clandestina costituisca di per sé prova del delitto di ricettazione: l’abrasione della matricola, che rende impossibile l’identificazione dell’arma, dimostra il proposito di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita, in assenza di elementi contrari. La finalità difensiva dell’acquisto è stata ritenuta una deduzione generica e non idonea a superare la presunzione di consapevolezza.
Infine, in relazione al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., e che la censura è inammissibile quando non evidenzi un mero arbitrio o un ragionamento illogico. Una motivazione specifica sulla quantità di pena è necessaria solo se questa sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; in caso contrario, sono sufficienti espressioni come “pena congrua” o il richiamo alla gravità del reato.
Per l’effetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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