Continuazione e reati estemporanei: serve prova della programmazione originaria (Cass. pen. Sez. VII n. 39847 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, esige una approfondita verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita. Occorre inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare uno solo degli indici se gli episodi successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. L’identità del disegno criminoso non può fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato quanto all’irrogazione della pena.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, unitamente ad altri coimputati, del tentativo di furto con destrezza di un telefono cellulare, con le aggravanti contestate. La Corte d’appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale della stessa sede, ha disatteso il motivo d’appello volto al riconoscimento della continuazione con i delitti giudicati da una precedente sentenza del Tribunale di Milano.
Il giudice territoriale ha escluso la continuazione osservando che le condotte, pur omogenee nella qualificazione giuridica, erano state commesse a due mesi di distanza e apparivano frutto di azioni estemporanee, compiute approfittando di circostanze favorevoli, espressive di una generica condotta di vita e non di una programmazione originaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione del riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen., verificando se la Corte territoriale abbia correttamente valutato gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per configurare l’unicità del disegno criminoso.
I motivi di ricorso propongono, secondo la Corte, un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice d’appello con motivazione adeguata, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze. Il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso: il tempo trascorso tra le condotte di appropriazione, la natura occasionale di ciascun atto furtivo, l’approfittamento di specifiche circostanze agevolatrici.
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita; e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
La Corte ribadisce inoltre, richiamando la Sez. I n. 30977 del 26/06/2019, che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo dell’irrogazione della pena.
Sulla base di tali principi, la Corte territoriale ha correttamente concluso che ricorreva un’ipotesi di abitualità e non di continuazione, risultando indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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