Inammissibile il ricorso che deduce per la prima volta in cassazione la (Cass. pen. Sez. VII n. 39853 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo che introduce in sede di legittimità una questione non esaminata dal primo giudice e estranea ai motivi di appello è inammissibile. Parimenti inammissibili sono le censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio che non si confrontino con la motivazione della Corte territoriale, non evidenziando alcuna manifesta illogicità del ragionamento probatorio.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 06.05.2025, confermava la condanna del ricorrente per il reato di furto con strappo di un ciondolo d’oro, di valore compreso tra 300 e 400 euro. Il giudice di appello riteneva le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e applicava la pena ritenuta di giustizia.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione sull’affermazione di responsabilità, il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. e la violazione dell’art. 133 cod. pen. per non essere state considerate la giovane età e la confessione. Il motivo si chiudeva con un riferimento alla richiesta di applicazione della causa di estinzione dell’art. 131-bis cod. pen., alludendo a una vicenda di tentato furto di rame estranea alla fattispecie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto all’affermazione di responsabilità, il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale aveva identificato l’autore del reato in modo logico e coerente con le risultanze processuali, sulla base del riconoscimento fotografico avvenuto in dibattimento da parte della persona offesa.
In punto di attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha ritenuto non illogica né contraddittoria la motivazione con cui il giudice di appello aveva escluso la speciale tenuità dell’impossessamento di un ciondolo d’oro di valore tra 300 e 400 euro. Analogamente, la complessiva gravità della condotta, con riferimento al danno arrecato alla persona offesa ultrasessantenne, non giustificava la chiesta prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.
Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate generiche, poiché non si confrontano con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. Il motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen. è stato dichiarato inammissibile: si tratta di questione non esaminata dal primo giudice ed estranea ai motivi di appello, proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo il precedente Sez. 2, n. 21465 del 20.03.2019, Rv. 275782-01. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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