Continuazione in executivis non desumibile da contesto associativo assolto (Cass. pen. Sez. 1 n. 15620 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso richiede una verifica approfondita di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spaziotemporale, le causali e le modalità della condotta. Tale verifica va effettuata con riferimento esclusivo ai reati per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile, senza poter valorizzare il contesto associativo in relazione al quale sia stata pronunciata assoluzione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che non può fungere da elemento sintomatico di una preordinata ideazione. La diversità del ruolo rivestito dal condannato nelle singole vicende, la difformità delle modalità operative e dei soggetti coinvolti, nonché la distanza temporale sono elementi legittimamente posti a fondamento dell’esclusione di un originario programma criminoso. Inoltre, è irrilevante che il vincolo sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi, poiché il giudice dell’esecuzione conserva la propria autonomia valutativa rispetto alla posizione del coimputato.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna per violazioni della disciplina sugli stupefacenti. La Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali, evidenziando la propria partecipazione al medesimo contesto associativo e la circostanza che per un coimputato fosse stata riconosciuta la continuazione tra le stesse sentenze.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a delinquere né con la tendenza a commettere reati della stessa indole, richiedendosi che le singole violazioni costituiscano parte di un programma deliberato sin dall’inizio nelle sue linee essenziali. Ha inoltre precisato che il relativo accertamento postula una verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale e le modalità della condotta, trattandosi di questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione, che aveva valorizzato il differente ruolo rivestito dal condannato: corriere della droga nei reati commessi a Milano nel marzo 2006 e spacciatore al dettaglio in concorso con altri soggetti nelle diverse località pugliesi tra il gennaio 2007 e il luglio 2008. La Corte ha inoltre dichiarato inconferente il richiamo al fine associativo, essendo intervenuta assoluzione per la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguente mancanza di ogni rilievo di tale elemento quale indice di preordinata ideazione delle condotte.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui è irrilevante che il vincolo della continuazione sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei medesimi reati, poiché tale riconoscimento è frutto di una diversa valutazione giuridica e non determina alcun automatismo. Il giudice dell’esecuzione conserva la propria autonomia valutativa rispetto alla posizione del coimputato e non può sindacare incidentalmente il provvedimento riguardante un soggetto diverso, tanto più quando il ricorrente non abbia esplicitato specifici elementi di sovrapponibilità delle posizioni.
La Corte ha infine ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata sulla diversità di ruolo, modalità operative, soggetti coinvolti, contesti e distanza temporale, risulti immune dalle censure eccepite, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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